/ Nuova Sabatini: la qualifica come contributo in conto impianti cambia bilancio, IRES e IRAP
Pubblicato il 8 Settembre 2026 in Bilancio e contabilità
La Nuova Sabatini è tra le agevolazioni più diffuse fra le PMI, ma dopo oltre dieci anni dalla sua introduzione (art. 2 del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013) il suo trattamento contabile continua a creare dubbi negli studi.
Il nodo è la classificazione del contributo ministeriale: per anni la prassi lo ha considerato “in conto interessi”, collocandolo nell’area finanziaria del Conto economico (voci C.16 o C.17). Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha invece assunto una posizione opposta, qualificandolo come contributo in conto impianti.
Il tema torna attuale grazie al rifinanziamento previsto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 468, L. 199/2025), con 200 milioni per il 2026 e 450 milioni per il 2027, e alla conferma della misura tra gli strumenti strutturali del D.Lgs. 138/2026 di riordino degli incentivi. La riqualificazione ha basi sostanziali: il contributo è calcolato su interessi meramente convenzionali di un finanziamento quinquennale e serve a incentivare l’acquisto del bene strumentale, non a rimborsare gli interessi effettivi. Le FAQ del MIMIT confermano che non esiste correlazione obbligatoria fra finanziamento e importo dell’agevolazione.
L’origine dell’equivoco è normativa: fino al 2014 l’OIC 12 citava espressamente la Sabatini tra i contributi finanziari, ma con l’aggiornamento del dicembre 2016 quel riferimento è stato eliminato senza clamore, spingendo molti professionisti a proseguire con la vecchia impostazione. Oggi la qualifica in conto impianti è sostenuta dal DM 22 aprile 2022, dalla circolare MIMIT n. 410823 del 6 dicembre 2022 (aggiornata a luglio 2024) e dalle FAQ ufficiali.
Sul piano contabile il binario è tracciato dall’OIC 16 (paragrafi 86-88). Il contributo si rileva quando è ragionevolmente certo, di norma alla ricezione del decreto di concessione, e si imputa a Conto economico lungo la vita utile del bene con due metodi alternativi: quello indiretto, che iscrive il contributo tra i risconti passivi e lo rilascia nella voce A.5 in proporzione agli ammortamenti; quello diretto, che riduce il costo del cespite. Gli effetti su utile e patrimonio netto sono identici, ma la nota integrativa deve dare conto del metodo scelto.
L’impatto fiscale non è neutro. Spostando il provento dall’area finanziaria al valore della produzione (voce A.5), la quota rilasciata entra nella base IRAP e genera un imponibile aggiuntivo che non emergeva con la vecchia classificazione, aspetto delicato per le imprese nelle regioni con aliquote maggiorate. Ai fini IRES il contributo concorre per competenza lungo l’ammortamento. Da segnalare l’asimmetria temporale: il contributo si incassa in cinque-sei anni, ma i risconti possono protrarsi oltre, con un carico fiscale su somme già incassate da gestire nella pianificazione finanziaria.
Fonte: fiscoetasse.com
