/ Revisori legali: dai nuovi obblighi per le S.r.l. impatti rilevanti su costi e attività

Pubblicato il 26 Febbraio 2019 in Bilancio e contabilità

L’abbassamento dei limiti dimensionali delle S.r.l. per la revisione legale dei conti, previsto dalla riforma della crisi d’impresa, impone a molte società di piccole dimensioni un nuovo obbligo, che porta con sé diversi problemi, quali la mole di attività che deve essere svolta e documentata dal revisore legale e il tempo/costo della revisione legale. Il revisore deve svolgere la propria attività in base a ben identificati principi di revisione, i principi di revisione ISA Italia, che prevedono un approccio basato sull’analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria. In questo contesto, per il revisore legale l’applicazione dei principi di revisione appare particolarmente onerosa in termini di tempo, attesa la mancanza di un adeguato “ambiente dei controlli” e di un sistema di controllo interno codificato e verificabile. Il decreto sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza ha abbassato significativamente i limiti previsti per le S.r.l. in relazione alla nomina del sindaco unico o del revisore legale (2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi, 10 dipendenti). Si ricorda, preliminarmente, che la dottrina prevalente ritiene che nelle S.r.l. soggette ad obbligo di controllo la revisione legale sia sempre obbligatoria. Pertanto, le S.r.l. potranno nominare un sindaco (o un collegio sindacale) incaricato anche della revisione legale, oppure un revisore unico incaricato della sola revisione legale. Leggi ancheRevisione legale: più controlli nelle S.r.l. e possibili economie di scala È del tutto evidente che saranno obbligate alla revisione legale anche società di piccole dimensioni, definite anche nano-imprese.

L’attività di revisione legale da svolgere e documentare

Il revisore legale deve svolgere la propria attività in base a ben identificati principi di revisione (principi di Revisione ISA Italia). Tali principi sono nella sostanza la traduzione di quelli internazionali e pensati, prevalentemente, per il controllo dell’informativa societaria di imprese di grandi dimensioni e ad azionariato diffuso. I principi di revisione ISA Italia prevedono un approccio alla revisione legale basato sulla analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria e richiedono obbligatoriamente al revisore un significativo lavoro di rilevazione e valutazione del sistema di controllo interno della società. Quanto appena detto, al fine di basare, ove possibile, i propri controlli più sulla verifica del corretto funzionamento ed efficacia del sistema di controllo interno che non sulla verifica dei singoli saldi di bilancio e delle singole affermazioni contenute nel bilancio. Ma questo si scontra con alcune caratteristiche intrinseche del tessuto imprenditoriale italiano: a) le piccole e medie imprese nostrane presentano certamente un forte sistema di controllo interno esercitato dal proprietario amministratore, ma tale controllo non è formalizzato né documentato. Inoltre, la separazione delle funzioni è estremamente limitata, sia per il limitato numero di addetti che per il forte spirito di accentramento delle informazioni e del processo decisionale. b) una revisione efficiente, basata sui principi ISA, richiede che la società revisionata sia dotata di una buona “cultura aziendale del controllo interno”. Infatti, il primo elemento che il revisore deve valutare, analizzando il sistema di controllo interno aziendale, è l’“ambiente dei controlli”, ovvero la sensibilità della società ad adottare un sistema di controllo interno accurato ed efficiente. Anche in questo caso è del tutto evidente che le piccole e piccolissime imprese italiane sono caratterizzate da una “governance” a carattere familiare e l’imprenditore, non dovendo rendere conto ad un azionariato diffuso, non percepisce la necessità di investire denaro e risorse in sistemi di controllo interno codificati e documentati affinché possano essere esaminati e controllati da terzi. In questo contesto, per il revisore legale l’applicazione dei principi di revisione ISA Italia appare particolarmente onerosa in termini di tempo, attesa la mancanza di un adeguato “ambiente dei controlli” e di un sistema di controllo interno codificato e verificabile. Quanto appena detto costringe il revisore a: – riperformare i controlli svolti dalla direzione, posto che quasi sempre risulteranno non adeguatamente documentati; – svolgere un’opera di continua sensibilizzazione della direzione e degli addetti amministrativi circa la necessità di ricevere informazioni adeguate, complete, comprensibili ed attendibili. Occorre ricordare che i principi di revisione non richiedono al revisore solo di documentare il lavoro svolto sui saldi di bilancio, ma anche la rilevante attività di conoscenza dell’impresa, di pianificazione del lavoro e di analisi del rischio. Si espone di seguito, senza un preciso obiettivo di scientificità, un elenco (che si potrebbe definire ‘minimo sindacale’) delle attività che il revisore deve svolgere e adeguatamente documentare: 1) accettazione (valutazione preliminare del rischio – analisi comparative, antiriciclaggio, ecc.); 2) indipendenza; 3) conoscenza del cliente e rischio frode; 4) parti correlate; 5) analisi del rischio, affidamento sul controllo interno strategia circa i controlli (conformità e validità); 6) pianificazione; 7) piano dettagliato di revisione; 8) carte di lavoro per voce di bilancio; 9) riepilogo degli errori corretti e non corretti; 10) discussioni con la Direzione; 11) lettera di attestazione della Direzione; 12) evidenza supervisione; 13) confronto tempi a budget e a consuntivo; 14) riesame del lavoro svolto e analisi comparativa finale; 15) relazione del revisore (o relazione integrata – sindaci revisori); 16) rilevazione periodica degli indicatori di crisi aziendale; 17) valutazione della attività volta dall’organo amministrativo al fine di monitorare adeguatezza struttura organizzativa ed equilibrio economico/finanziario.

La questione degli onorari

È evidente che una revisione “di qualità” non possa prescindere dal fatto che il compenso del revisore sia adeguato alla mole di lavoro da svolgere e che l’incarico di revisione non dovrebbe mai essere conferito sulla base del “massimo ribasso”, quanto, invece, tenere in considerazione sempre le capacità tecniche e l’organizzazione del soggetto che si propone di svolgere i servizi legati alla revisione legale. In questo senso è confortante che il CNDCEC sia già al lavoro su questi temi. Tuttavia, l’orientamento del CNDCEC parrebbe essere quello di valutare l’impegno annuale richiesto al revisore declinato in circa 50 ore (poco più di 6 giornate uomo). Le imprese considerate sono le realtà aziendali che presentano le seguenti caratteristiche: – gestione economica e finanziaria svolta “a braccio”; – l’imprenditore/pioniere conosce tutti i suoi dipendenti e gran parte dei clienti. Tale circostanza determina l’esclusione dell’aiuto di collaboratori (manager) professionalmente preparati; – attività di marketing come conseguenza diretta dei contatti personali dell’imprenditore con clienti e fornitori; – l’impresa non è globalizzata o internazionalizzata. A parere di chi scrive, tale impegno è assolutamente insufficiente per svolgere e documentare i controlli esposti nel precedente elenco. Il tempo necessario per lo svolgimento della revisione contabile è influenzato in misura modesta dal volume di attività svolto dall’impresa controllata, mentre è fortemente influenzato dall’ambiente e dal sistema di controllo interno dell’azienda. Occorre, inoltre, ricordare che la nuova normativa richiede all’organo di controllo non solo di svolgere la revisione legale in base ai principi ISA Italia, ma anche di svolgere le procedure di allerta per l’emersione anticipata della crisi di impresa. Al di là del calcolo di alcuni elementari indici di bilancio, un effettivo e sostanziale raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore richiede necessariamente una “solida” presenza del revisore presso la società, al fine precipuo di raccogliere tempestivamente eventuali segnali di crisi. Inoltre, vi è uno zoccolo duro di ore che non può essere ridotto in quanto i principi di revisione richiedono lo svolgimento ed una adeguata documentazione di tutte le procedure di revisione riportate nel precedente elenco. L’esperienza personale, confortata dal confronto con autorevoli colleghi, indica che la revisione in società produttive, svolta appunto secondo i principi ISA Italia, richieda non meno di 80/100 ore. D’altra parte, un adattamento dei principi di revisione ISA Italia alle piccole e piccolissime imprese, al fine di ridurre il costo dei controlli, appare quanto mai complesso, atteso che si dovrebbero scardinare i presupposti sui quali gli stessi principi sono stati sviluppati. Sarebbe molto più ragionevole che il CNDCEC, in collaborazione con il MEF, predisponesse dei principi di controllo ad hoc per le piccole e piccolissime imprese che tengano conto: – delle specifiche caratteristiche di queste imprese in termini di proprietà e di governance; – del fatto che in questa tipologia di imprese vi è una limitatissima separazione delle funzioni e documentazione del sistema di controllo interno; – che queste tipologie di aziende, molto spesso, si avvalgono di consulenti esterni (tipicamente colleghi commercialisti) per la tenuta delle scritture contabili, la consulenza fiscale e aziendalistica, nonché l’assistenza nella predisposizione del bilancio. In conclusione, i controlli contabili sulle piccole e piccolissime imprese dovrebbero essere basati su: – limitati controlli sulle voci fondamentali e sulle altre informazioni contenute nel bilancio; – eventuale certificazione sull’organizzazione del consulente esterno e sui servizi di carattere amministrativo e contabile da questo offerti, volto alla validazione a monte di una significativa parte del sistema di controllo interno della società esternalizzato presso la società di servizi; – svolgimento di ben identificate procedure al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e segnalazione previsti dalla nuova normativa.