/ Le novità del modello Iva 2020

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Fisco

Con Provvedimento prot. n. 8938 del 15.01.2020 sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva 2020 e Iva Base 2020, concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare entro il prossimo 30 aprile.

Tra le principali novità del modello, l’introduzione di due nuovi quadri:

  • il quadro VP, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21-bis D.L. 78/2010, come modificato dall’articolo 12-quater D.L. 34/2019, ovvero comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile evitare l’adempimento di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al quarto trimestre 2019. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la compilazione del quadro VP ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
  • il quadro VQ, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.

Tra le altre novità:

1. nel Frontespizio è stata inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai contribuenti soggetti agli Isa che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2018. L’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 000 euro annui relativamente all’Iva;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 000 euro annui;
  • nel quadro VA, il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo Iva art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo;

2. nel quadro VE e in quello VF, è stata inserita la percentuale di compensazione del 6% e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;

3. nel quadro VF, il rigo VF16 è costituito quest’anno da due campi:

  • il campo 1, contenente gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
  • il campo 2, riguardante gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;

e nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.

4. nel quadro VL è stato introdotto il rigo VL12 nella sezione 2 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui nel nuovo quadro VQ, e nel rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

5. nel quadro VO, Sezione 3, è stato inserito il rigo VO35 riservato ai contribuenti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Le novità del Prospetto Iva 26 PR riguardano:

  • il quadro VS, campo 8, codice 3, che quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017 è esonerata:
  1. dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva;
  2. dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • il quadro VW, sezione 2, dove sono stati introdotti i campi 4 e 5 del rigo VW30, per l’indicazione dell’Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) nonché al seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

È stato inoltre previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ.