/ Sisma Centro Italia 2016: i costi per il ripristino sono deducibili

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, in seguito al sisma del Centro Italia del 2016, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell’IRAP. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 390 del 2019. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati.

Con la risposta a interpello n. 390 del 7 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici.

Il D.L. n. 189/2016 riguardante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, per le imprese danneggiate dal sisma, prevede delle agevolazioni in relazione a contributi erogati per sostenere la ripresa delle attività produttive.

In particolare si statuisce, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In relazione ai contributi e indennizzi erogati a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel mese di aprile 2009, che non concorrono ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, è stato chiarito che il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l’irrilevanza fiscale del contributo stesso.

I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell’IRAP.

In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati.

Le medesime considerazioni valgono anche per il D.L. n. 189 del 2016 che persegue la stessa ratio e ha una formulazione letterale simile.