/ Ultime novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Pubblicato il 10 Gennaio 2020 in Fisco
Gli ultimi giorni dell’anno 2019 hanno visto l’introduzione di rilevanti novità con riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi, di seguito sintetizzate:
- la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del D.M. 24.12.2019, con il quale è stato modificato il D.M. 10.05.2019, recante specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi,
- l’emanazione del Provvedimento 30.12.2019, riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori,
- la conversione in Legge del D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”) con il quale sono state introdotte specifiche previsioni riguardanti le autoscuole.
Con il D.M. 24.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019 sono state ampliate le ipotesi al ricorrere delle quali è previsto l’esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Più precisamente:
- l’esclusione riservata alle operazioni collegate e connesse a quelle esonerate, nonché alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a queste ultime o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, è stata confermata anche dopo il 31.12.2019, così come risulta confermato, anche oltre il suddetto termine, per gli esercenti impianti di distribuzione del carburante, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente,
- è stata inserita una nuova fattispecie di esonero, riguardante le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Le fattispecie di esonero oggetto di recenti modifiche affiancano le ulteriori ipotesi già previste dal citato D.M. 10.05.2019, che risultano confermate negli stessi termini:
- operazioni già ritenute non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, del M. 13.02.2015 e del D.M. 27.10.2015;
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Un’altra importante novità, sempre in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata introdotta con il Provvedimento del 30.12.2019, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico.
Il citato Provvedimento si concentra sugli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, prevedendo non solo un differimento dei termini, ma anche un graduale avvio degli obblighi.
Con il Provvedimento del 30.12.2019 viene infatti stabilito che:
- sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. I soggetti appena richiamati, tuttavia, possono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, invece, troveranno applicazione le ordinarie disposizioni,
- sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 tutti gli altri
Con riferimento ai contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale, il Provvedimento introduce inoltre la possibilità di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Da ultimo meritano di essere richiamate le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019, con le quali:
- da un lato, è stato soppresso l’articolo 2, lettera q), D.P.R. 696/1996, in forza del quale era in passato previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
- dall’altro, è stata prevista la possibilità, sempre per le richiamate prestazioni didattiche delle autoscuole, fino al 30 giugno 2020, di documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, posticipando, in tal modo, gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.