/ Valute estere: il cambio di dicembre 2019

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2019. La misura è stabilita dal provvedimento del 17 gennaio 2020 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento del 17 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di dicembre 2019.

In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l’IRPEF, e al Titolo II, che tratta l’IRES, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l’art. 110, comma 9, TUIR prevede che – agli effetti delle norme sull’IRES che vi fanno riferimento – il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l’utilizzo delle valute si segnala l’art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’art. 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del quadro RW laddove, ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.