/ Lavoratori in CIGS: sconti contributivi per le assunzioni. Chi ne può beneficiare

Pubblicato il 4 Febbraio 2020 in Lavoro e previdenza

Nell’ampio panorama delle agevolazioni contributive alle assunzioni, vi è anche l’incentivo riconosciuto alle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari di cassa integrazione salariale straordinaria. Lo sgravio contributivo, per un periodo di 12 mesi e con l’esclusione dei premi INAIL, spetta per l’assunzione di cassaintegrati per almeno 3 mesi e dipendenti di imprese beneficiarie del trattamento da almeno 6 mesi. L’incentivo ha natura strutturale e spetta a tutti i datori di lavoro privati, incluse le società cooperative di produzione e lavoro. Per il riconoscimento è richiesto il rispetto dei principi generali.

Con l’intenzione di promuovere la rioccupazione di lavoratori sospesi dal lavoro o con orario di lavoro ridotto per effetto della CIGS e in possesso di specifici requisiti, il legislatore ha disposto un beneficio di natura contributiva in favore dei datori di lavoro che procedono alla loro assunzione. Tale agevolazione consiste in una riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a carico dell’azienda.

Natura dell’incentivo

Ai sensi dell’articolo 4 comma 3, D.L. n. 148/1993, le imprese che decidono di assumere a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari del trattamento di cassa integrazione straordinaria per un periodo minimo di 3 mesi anche non continuativi (come specificato dall’INPS con il messaggio n. 19269/2006) dipendenti da imprese che utilizzano l’ammortizzatore sociale da almeno 6 mesi continuativi, sono beneficiarie di un incentivo di natura contributiva secondo il quale, per un periodo di 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti. L’agevolazione non riguarda i premi INAIL ed ha una durata pari a 12 mesi.

N.B. Nonostante l’equiparazione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro con quella prevista per i rapporti di apprendistato, la contribuzione a carico del dipendente rimane quella intera prevista per la generalità dei lavoratori.

Esempio Assunzione di beneficiario CIGS da parte di un’azienda appartenente al settore terziario – pubblici esercizi:

 Aliquote contributive ordinarieAliquote contributive per assunzione agevolata
Aliquota c/datore di lavoro27,7010+1,31+0,30 = 11,61
Aliquota c/lavoratore9,199,19
Aliquota contributiva totale36,8920,80

Requisiti aziendali

L’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati operativi nello Stato italiano, incluse le società cooperative di produzione e lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori, o ammettono soci lavoratori, purché:

· non abbiano in atto sospensioni del lavoro per CIGS (salvo l’assunzione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori precedentemente sospesi o licenziati)

· non abbiano effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti;

· non abbiano attuato operazioni di trasferimento di azienda con l’azienda ammessa alla sospensione.

Inoltre, affinché l’impresa possa legittimamente usufruire dell’agevolazione contributiva è necessario il rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 ed in particolare, per ciò che riguarda l’assunzione del lavoratore in CIGS:

· non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione per tutti i casi statuiti dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

· non deve derivare da un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In aggiunta, il datore di lavoro (o l’utilizzatore con contratto di somministrazione):

· non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo in cui l’assunzione, o la somministrazione riguardino lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto da quelli sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

· non deve procedere all’assunzione (o all’utilizzo) di lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Infine, le aziende che intendono usufruire dell’incentivo:

· sono tenuti a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolato dal D.M. 24 ottobre 2007;

· devono rispettare le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (il ben noto articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006).

· devono adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Incremento netto dell’occupazione

In applicazione delle disposizioni comunitarie che valutano la compatibilità della normativa con il mercato interno, l’assunzione agevolata (o la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato) deve inoltre realizzare un aumento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione.

Il calcolo dell’incremento netto si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.

Processo operativo per accedere al beneficio

Il datore di lavoro, autonomamente o avvalendosi di un intermediario incaricato, è tenuto ad inviare la comunicazione telematica di assunzione, entro i termini previsti dalla legge.

L’eventuale inoltro tardivo della comunicazione telematica determina la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

N.B. Con l’aggiornamento dei moduli ministeriali operato con il D.M 20 dicembre 2019 non è più previsto l’apposito campo “Codice Agevolazioni” della sezione “Rapporto di lavoro”, in corrispondenza del quale gli operatori erano soliti esporre il codice INPS relativo alla tipologia di agevolazione contributiva applicabile.

Per ottenere il riconoscimento dell’incentivo economico, il datore di lavoro, ovvero l’intermediario incaricato, deve inoltrare apposita richiesta all’INPS, esclusivamente per via telematica avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, inviando il modello 236/1 e allegandovi copia:

· della comunicazione di assunzione;

· copia del modello 236/2, compilato dall’azienda di provenienza del lavoratore, attestante la fruizione del trattamento di integrazione salariale.

L’INPS, per mezzo del modello 236/6, comunica all’azienda interessata l’ammissione o meno al contributo con l’indicazione dell’importo e della durata del beneficio, e attribuisce alla posizione contributiva interessata il Codice di Autorizzazione “8T”.

Come per tutte le altre agevolazioni contributive, anche in questo caso, appare opportuno, al fine di consolidare l’incentivo fruito negli archivi contabili dell’INPS, attivare la procedura D.P.A. (Dichiarazione Preventiva di Agevolazione), utilizzando l’applicazione Di.Res.Co. all’interno del portale internet dell’Istituto.

Incentivo di natura economica

Come conseguenza degli effetti diluiti nel tempo della legge n. 92/2012 (riforma Fornero), è venuta meno dal 1° gennaio 2017 la norma che disponeva (articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991) la concessione al datore di lavoro, che assume iscritti alle liste di mobilità, di un contributo commisurato alla indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Solo dunque alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016 è stato riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, ridotta di tre mesi sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione.