/ Welfare aziendale: il rimborso delle spese scolastiche resta esente anche se paga il coniuge

Pubblicato il 10 Settembre 2026 in Lavoro e previdenza

Con la Risposta a interpello n. 159/2026 l’Agenzia delle Entrate torna sul welfare aziendale e chiarisce un dubbio applicativo sul rimborso delle spese di istruzione dei figli. La disciplina di riferimento è l’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore alla generalità o a categorie di dipendenti per l’educazione e l’istruzione dei familiari fiscalmente rilevanti indicati dall’articolo 12 del TUIR. Si tratta di una deroga al principio di onnicomprensività fissato dal comma 1 dello stesso articolo.

Il quesito riguardava un dipendente titolare di un credito welfare che chiedeva il rimborso di spese scolastiche dei figli, regolarmente documentate, ma pagate dal coniuge (non separato) tramite un conto corrente a lui intestato.
La domanda: l’esenzione presuppone che a pagare sia materialmente il dipendente, oppure spetta anche quando la spesa, pur riferibile al nucleo familiare, è sostenuta da un altro componente? Il contribuente osservava che la norma richiede l’erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro e la destinazione a un familiare fiscalmente rilevante, senza vincolare il beneficio all’identità di chi paga.

L’Agenzia ha condiviso questa lettura, richiamando la prassi consolidata. La circolare n. 28/E del 2016 aveva già ammesso l’erogazione dei servizi di educazione e istruzione anche tramite rimborso di spese già sostenute. La risoluzione n. 55/E del 2020 aveva poi precisato che, ai fini della non imponibilità, è sufficiente che la documentazione indichi chi ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione, a prescindere dall’intestazione del documento di spesa al dipendente o al familiare beneficiario; e che, non essendo prevista una modalità di pagamento specifica, l’esenzione spetta anche quando la spesa non è direttamente riconducibile al dipendente.

La conclusione: le somme rimborsate per spese di istruzione dei familiari dell’articolo 12 del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato eseguito dal coniuge, purché dalla documentazione risulti chiaramente il fruitore del servizio. L’Agenzia ribadisce però un limite di sistema: il rimborso esente non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (deduzioni o detrazioni), che presuppongono un onere effettivamente rimasto a carico di chi lo ha sostenuto. Per questo il datore deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il dipendente attesti che le stesse fatture non sono state e non saranno oggetto di rimborso, totale o parziale, presso altri soggetti; la dichiarazione va conservata con la documentazione di spesa per eventuali controlli.

Per le imprese che gestiscono piani di welfare il chiarimento semplifica l’istruttoria dei rimborsi scolastici e riduce il rischio di contestazioni, a condizione di curare la documentazione e la dichiarazione anti-cumulo.

Fonte: fiscoetasse.com