/ Legge di Bilancio 2018: bonus alberghi anche per le terme

Pubblicato il 15 Gennaio 2018 in News

Per effetto della legge di Bilancio 2018 anche gli stabilimenti termali possono accedere al bonus alberghi, il credito d’imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere. Per tali soggetti l’agevolazione può essere fruita anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle relative attività. Per l’attuazione delle novità apportate dalla Manovra 2018 dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale, mentre dovrebbe essere emanato a breve il provvedimento che fissa le disposizioni applicative per l’attribuzione del beneficio previsto dalla legge di Bilancio 2017. Qual è la dotazione finanziaria per il triennio 2018-2020?

Sempre più ampio il raggio d’applicazione del bonus alberghi. Per effetto della legge di Bilancio 2018, nella platea dei soggetti beneficiari rientrano, oltre le imprese alberghiere e gli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche gli stabilimenti termali.

Evoluzione normativa

Il bonus è stato introdotto con il D.L. n. 83/2014 e, oltre alla suddetta modifica apportata dalla legge di Bilancio 2018, è stato ritoccato dalla legge di Stabilità 2016, dalla legge di Bilancio 2017 e dalla Manovra Correttiva (art. 12-bis del D.L. n. 50/2017).
Con il primo intervento normativo è stata prevista la possibilità di fruire del bonus anche qualora la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, a condizione che l’intervento sia effettuato nel rispetto della normativa vigente (piano casa).
La legge di Bilancio 2017 invece ha confermato il bonus anche per gli anni 2017 e 2018 e lo ha rifinanziato con 240 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui:
  • 60 milioni nel 2018;
  • 120 milioni nel 2019;
  • 60 milioni nel 2020.
Ha previsto poi un aumento della misura dell’agevolazione dal 30 al 65% e una nuova modalità di fruizione del credito d’imposta: il bonus ottenuto deve essere ripartito in 2 quote annuali di pari importo, da utilizzare a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
La Legge di Bilancio 2017, inoltre, ha esteso l’agevolazione alle strutture che svolgono attività agrituristica e ha ammesso al beneficio anche gli interventi di riqualificazione antisismica.
La disciplina del credito d’imposta è stata. inoltre. modificata dalla Manovra correttiva, che ha cancellato il limite massimo di risorse da destinare all’acquisto di mobili e componenti d’arredo ed ha aumentato a 8 anni (dai precedenti 2 anni), dalla data di acquisto, il vincolo di destinazione di tali beni. In seguito a tale modifica, pertanto, il beneficiario del credito non potrà cedere a terzi né destinare a finalità estranee all’esercizio d’impresa i mobili e componenti d’arredo oggetto di investimento prima di 8 anni dal periodo di imposta di ottenimento del bonus.
Da ultimo, come precedentemente accennato, la legge di Bilancio 2018 è intervenuta nuovamente sulla materia apportando alcune modifiche all’ambito soggettivo e oggettivo.

Novità per l’ambito soggettivo

Per quanto riguarda i soggetti destinatari dell’agevolazione, la legge di Bilancio 2018 ammette al credito d’imposta anche gli stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della L. n. 323/2000, ai sensi del quale sono considerate strutture termali quelle aziende che:
  • risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali (delle quali sono state riconosciute le proprietà terapeutiche) nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali;
  • sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della Legge n. 833/1978;
  • rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni.

Novità per l’ambito oggettivo

Altra novità apportata dalla legge di Bilancio 2018 riguarda gli interventi agevolabili.
In particolare, possono essere oggetto di agevolazione:
  •  gli interventi di ristrutturazione edilizia: manutenzioni straordinarie, opere e modifiche di rinnovo, realizzazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, frazionamenti o accorpamenti immobiliari;
  • gli interventi di restauro conservativo;
  • gli interventi volti a trasformare gli edifici esistenti in altri in tutto o in parte diversi dall’originario;
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • gli interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • l’acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • la riqualificazione antisismica.
Con esclusivo riferimento agli stabilimenti termali, la legge di Bilancio 2018 stabilisce che il beneficio compete anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Misura del bonus

Il credito d’imposta, a seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2017, viene riconosciuto nella misura del 65% delle spese ammesse e compete nel rispetto del regime “de minimis”, e comunque fino all’importo massimo di 200.000 euro nei 3 periodi d’imposta.
Il beneficio è:
  • alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Decreto in arrivo

Per l’attuazione delle novità apportate alla disciplina del credito di imposta dalla legge di Bilancio 2018 dovrà essere emanato un apposito decreto interministeriale, mentre dovrebbe mancare poco per il provvedimento che fissa le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta ai sensi della legge di Bilancio 2017. Il decreto, infatti, è già stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
In particolare, il decreto in arrivo prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, il bonus può essere fruito dagli alberghi e dagli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Nel provvedimento viene altresì specificato che, per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare, al Ministero dei beni culturali, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, apposita domanda telematica, in cui dovrà essere indicato:
  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti aumento della cubatura complessiva.
All’istanza dovrà essere allegata dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
Il credito d’imposta sarà attribuito dal Ministero dei beni culturali previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.
Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle istanze, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento dell’agevolazione e il relativo importo ovvero il diniego.