/ CREDITO DI IMPOSTA SU FORMAZIONE 4.0

Pubblicato il 27 Giugno 2018 in Bandi

A distanza di mesi, finalmente è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo alle disposizioni applicative del credito d’imposta formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018.
L’agevolazione vale per tutte le imprese che nel 2018 (1.01.2018-31.12.2018) realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo tutte le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0».
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

– big data e analisi dei dati;

– cloud e fog computing;

– cyber security;

– sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva;

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che:

  • il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che
  • con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

FORMATORI

Le attività di formazione possono essere da:

  • soggetti interni all’azienda
  • soggetti esterni all’impresa solo se accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa,
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate,
  • a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
  • a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati (Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

ESCLUSIONI

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

MISURA DEL BENEFICIO

Il credito d’imposta sarà pari al 40% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

CERTIFICAZIONE

Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

CUMULO

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.