/ PIANO TRANSIZIONE 5.0

Pubblicato il 4 Marzo 2024 in Bandi

Lo scorso 2 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che all’articolo 38 circoscrive le regole del nuovo Piano Transizione 5.0.

Nel nuovo decreto viene specificato che i 6,3 miliardi di € disponibili saranno distribuiti in questo modo:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali;
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
  • 630 milioni per la formazione.

In attesa che a breve (entro il 1° aprile) venga emanato il decreto attuativo che garantirà l’effettiva applicazione dell’incentivo, andiamo ad analizzare qui di seguito le caratteristiche principali della nuova normativa.

BENEFICIARI

Nel comma 2 viene specificato che il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive.

REQUISITI

I requisiti per l’accesso all’incentivo sono i seguenti:

  • la messa in atto di un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Nel caso è previsto che i beni debbano essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • l’inserimento di tali beni in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

L’allegato B, dedicato ai software, viene arricchito, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’automazione di impianti che consentono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

La riduzione dei consumi deve risultare pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Dunque, se un investimento in beni 4.0, consentendo un risparmio energetico, dovesse rientrare nell’ambito della Transizione 5.0, si applicheranno le norme di quest’ultimo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo.
In particolare l’interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post e il recupero del credito potrà avvenire in un’unica quota e non in tre.
I due incentivi condividono la base dei beni ma poi seguono strade diverse.
Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, sono attivate anche altre due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, il requisito è che tali investimenti siano inclusi all’interno di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Se questi progetti hanno un valore superiore ai 40.000 euro, sarà possibile ottenere il credito d’imposta anche per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Per i moduli fotovoltaici a maggiore efficienza (Decreto Energia – articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) è prevista una maggiorazione, nel dettaglio:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

E’ quindi possibile beneficiare di un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applica sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

Infine, per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, esse sono ammesse:

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Le aliquote di base del credito d’imposta Transizione 5.0 sono applicabili, come anticipato, nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento e sono pari a:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari a:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l’investimento porti a una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d Transizione 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

TEMPISTICHE E ADEMPIMENTI

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 e l’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.
In tale data, quindi, viene stabilito sia il termine per l’effettuazione dell’investimento che il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo. Nel caso in cui non si dovesse avere sufficiente capienza per scaricare tutto il credito d’imposta maturato entro tale data, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

Sia prima (ex ante) che dopo (ex post) aver effettuato l’investimento, le imprese dovranno procedere ai seguenti adempimenti:

  • una certificazione ex ante;
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • una certificazione ex post;
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. 

La certificazione ex ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali.
La certificazione ex post dovrà invece attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).
Le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta le spese sostenute per la certificazione ex ante ed ex post fino a un massimo di 10.000 euro.

Vi sono, infine, specifici oneri documentali a carico delle imprese. In particolare verrà richiesto di conservare, pena la revoca del beneficio, tutto la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).
Sarà dunque necessaria una certificazione a cura di un revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per limitare l’impatto di questa ulteriore spesa.