/ Credito d’imposta R&S: il revisore contabile non è responsabile delle valutazioni tecniche

Pubblicato il 26 Febbraio 2019 in Finanziamenti

Il revisore contabile è tenuto solo a certificare i costi sostenuti dalle imprese per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ma, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, non è responsabile delle valutazioni tecniche sull’attività svolta. È questo il principale chiarimento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso con la circolare n. 38584 del 2019: il MiSE ricorda, inoltre, che, dal periodo d’imposta 2018 e per effetto della legge di Bilancio 2019, le imprese sono tenute a produrre una specifica relazione tecnica che illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività effettuate. Il certificatore necessario alle imprese per accedere al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non ha alcun obbligo di effettuare valutazioni tecniche sull’attività svolta. Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 15 febbraio 2019, n. 38584. Il documento di prassi, a firma del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, si concentra sull’onere di certificazione della documentazione contabile, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019. Al riguardo, il documento in questione precisa intanto che anche le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti sono tenute alla certificazione. Contemporaneamente, ribadisce che il legislatore ha stabilito che l’adempimento di tale onere costituisce condizione, sebbene formale, per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta. Quanto sopra produrrà i suoi effetti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Obbligo di certificazione

A supporto di quanto sopra, la circolare evidenzia come la legge di Bilancio 2019 preveda “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e stabilisce inoltre che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione seppur in maniera subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, il soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione beneficiano di uno sgravio di responsabilità relativamente all’oggetto della revisione. Al fine di eliminare ulteriori dubbi, la circolare precisa, infatti, che il soggetto incaricato della revisione non deve fornirevalutazioni tecniche sull’attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. Nello specifico, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta. Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, la circolare rinvia comunque alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare 5/E sul credito di imposta ricerca e sviluppo e nella successiva circolare 13/E del 2017 relativa alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017.

Novità della legge di Bilancio

Il sostenimento delle spese ammissibili e la validità della documentazione contabile a sostegno devono essere attestati tramite apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In assenza di tale figura, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve comunque essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (testo in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con riferimento anche alle attività svolte a partire dall’esercizio 2018, le imprese non possono piùbeneficiare del credito d’imposta fino a che non siano formalizzati gli obblighi di certificazione, a differenza di quanto accadeva in precedenza. Pertanto, le imprese sono obbligate ad attendere la certificazione del revisore prima di poter utilizzare il credito d’imposta attraverso il modello F24.

Adempimenti per la parte tecnica

Se la circolare del 15 febbraio 2019 ha tolto ogni dubbio sul ruolo esclusivamente contabile del revisore, la legge di Bilancio per il 2019 è invece intervenuta sull’aspetto tecnico dell’attività di ricerca e sviluppo. Le imprese beneficiarie del credito d’imposta, a partire dalle attività di R&S svolte nel corso dell’esercizio 2018, sono infatti obbligate a produrre una relazione tecnica che esponga le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta. La relazione dovrà trattare i progetti o i sotto-progetti in corso di realizzazione e dovrà essere prodotta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o dal responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, oltre ad essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di attività di R&S commissionate a soggetti terzi, quali ad esempio consulenti esterni o università, la relazione dovrà essere rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. La relazione non deve essere inviata agli enti preposti, bensì deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di eventuali futuri controlli.

Altri documenti da produrre

Oltre alla relazione tecnica, recentemente introdotta, e alla certificazione contabile, le imprese devono produrre e conservare, per le spese relative al personale, i fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività agevolabili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di firma digitale. In merito ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio, devono produrre una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, mentre per i costi della ricerca extra-muros, sono necessari i relativi contratti, con una relazione sottoscritta dai commissionari. Infine, per le spese per privative industriali acquisite da terzi, vanno conservati i relativi contratti ed una relazione, firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.