/ Certificazione ai fini IVA anche per il servizio di bike sharing

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

Il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti privati (esonerati da qualunque obbligo di certificazione) bensì alla locazione onerosa di cosa mobile, cui si sommano “gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette etc.”, realizzando di fatto un servizio complesso. Il gestore ha pertanto l’onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero – a partire dal 2020 – mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 2019.

I soggetti che effettuano attività di commercio al minuto (ad eccezione delle operazioni esonerate con D.M. 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati) memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Come qualificare il servizio di bike sharing

Il servizio di bike sharing non è tuttavia riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 2019.

I servizi prestati tramite mezzi elettronici, infatti, “comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Rientrano tra i servizi elettronici:

– fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

– fornitura di software e relativo aggiornamento;

– fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

– fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

– fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Come già chiarito con risoluzione n. 478/E del 2008, il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano “gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette etc.”, realizzando di fatto un “servizio complesso“.

Bike sharing, servizio da certificare

Il gestore ha pertanto l’onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale (se in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso).

Laddove si volesse comunque documentare l’operazione con ricevuta fiscale – ha chiarito l’Agenzia con la risposta a interpello n. 96 del 2018 – “occorre rammentare […] che lo stesso deve essere dotato di requisiti […] tali da non consentirne una emissione elettronica. Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento, imposta dall’articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992 come contestuale “all’atto del pagamento del corrispettivo”, non possa avvenire via e-mail, laddove la copia in questione – in ipotesi la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” ossia […] “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” – sia realizzata nel rispetto dello stesso CAD e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014″.

Documento commerciale dal 2020

Per ciò che riguarda, infine, il documento da utilizzare a partire dal 2020, il D.M. 7 dicembre 2016 ha individuato la tipologia di documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. Tale documento commerciale deve essere emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità: ne consegue la possibilità di inviare, previo accordo con il destinatario, il titolo che certifica la prestazione anche in formato elettronico.