/ Convertito in legge il decreto-legge sulla riduzione del cuneo fiscale

Pubblicato il 2 Aprile 2020 in Fisco

La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il 31 marzo 2020 il disegno di legge A.C. n. 2423, “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. La legge di conversione dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 5 aprile prossimo.

Il provvedimento reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro. L’intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito e in una detrazione dall’imposta lorda, entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. 

L’articolo 1 dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a condizione che l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo viene determinato in funzione dei giorni di lavoro, con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell’anno 2020. I sostituti d’imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l’ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il trattamento viene riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica. 

L’articolo 2 istituisce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Con le modifiche del Senato è stato disposto che l’eventuale recupero della parte di detrazione non spettante sia effettuato dai sostituti di imposta in otto rate (in luogo di quattro) di pari ammontare.

L’articolo 3 dispone l’abrogazione del c.d. bonus 80 euro. Precisa quindi la definizione di reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. L’articolo dispone infine l’istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto della PA. Al fondo viene attribuita una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020 rivenienti, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, dai diversi criteri di contabilizzazione delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo e alle detrazioni fiscali.

L’articolo 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Ai sensi dell’articolo 5, il decreto-legge è vigente dal 6 febbraio 2020.

Si allega, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo esaminato dalla Camera dei deputati. Il testo definitivamente approvato è quello nell’allegato da pagina 4, nella seconda colonna.