/ Correttivo alla Riforma Fiscale: cosa cambia per familiari a carico, lavoro autonomo e imprese agricole
Pubblicato il 17 Giugno 2026 in Fisco
Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno ha dato il via libera al testo preliminare del quarto decreto Correttivo alla Riforma Fiscale.
Il provvedimento dovrà ora passare l’esame delle Commissioni tecniche prima dell’approvazione definitiva, ma le novità contenute meritano già attenzione, soprattutto per chi si occupa di consulenza fiscale e del lavoro.
Questi i tre interventi principali.
Detrazioni per i familiari a carico: si torna alla situazione pre-2025
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 12 del TUIR, in particolare il comma 4-ter, che era già stato oggetto di intervento con il D.Lgs. 192/2025.
La norma in questione aveva introdotto, per gli “altri familiari” elencati nell’articolo 433 del codice civile, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari.
Il problema è che questa modifica aveva generato un effetto collaterale non previsto: la perdita retroattiva delle agevolazioni di welfare aziendale (articolo 51 del TUIR) per i contribuenti che nel 2025 ne avevano beneficiato a favore di familiari non conviventi, anche quando le disposizioni fiscali in questione non richiedevano affatto lo status di “fiscalmente a carico”.
Il correttivo interviene proprio su questo punto: elimina il requisito della convivenza o degli assegni alimentari per tutte le norme che si riferiscono ai familiari dell’articolo 12 senza richiedere che siano fiscalmente a carico.
Il requisito della convivenza resta invece valido quando una disposizione richiede espressamente lo status di “familiare fiscalmente a carico” per gli altri familiari ex art. 433 c.c., insieme ai limiti di reddito già previsti (2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24).
In pratica, si ripristina la situazione di favore già in vigore al 31 dicembre 2024, con applicazione retroattiva al periodo d’imposta 2025. Una buona notizia per i piani di welfare aziendale che nel frattempo erano rimasti in una zona grigia.
Cessione e compensazione di crediti d’imposta nel lavoro autonomo: tassazione al 26%
Il secondo intervento, all’articolo 3 del decreto, riguarda i professionisti e definisce il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dalla compensazione di crediti d’imposta agevolativi, compresi quelli del Superbonus (art. 119, D.L. 34/2020).
I punti chiave:
i proventi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), in proporzione alla quota compensata nel caso di compensazione. Su questi proventi si applica un’imposta sostitutiva del 26%, lo stesso tasso previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997. Resta fermo che i crediti che costituiscono il compenso per l’attività professionale concorrono comunque a formare il reddito ordinario.
Sul fronte della decorrenza, la regola generale si applica ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto. Ma per chi determina il reddito con le regole ordinarie degli articoli 54 e seguenti, è prevista la possibilità di applicare la nuova disciplina anche ai crediti già acquistati nel periodo d’imposta 2024, con facoltà di presentare dichiarazione integrativa se la dichiarazione è già stata presentata. Attenzione però: non è previsto alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Redditi agricoli: chiarimenti di coordinamento
Il terzo blocco di modifiche è più tecnico e ha finalità di coordinamento normativo, dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 sulla qualificazione delle attività agricole.
In sintesi, il decreto chiarisce che, oltre alla coltivazione e all’allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati rientra tra le attività agricole rilevanti ai fini dell’articolo 32 del TUIR.
Di conseguenza, se vengono superati i limiti di agrarietà, anche queste attività concorrono a formare reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55, anche se non organizzate in forma d’impresa.
Viene inoltre confermato l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 56-bis: la disciplina si applica all’impresa individuale (incluse impresa familiare e coniugale), alle società semplici e di fatto assimilate, e alle società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito. Restano escluse le società di persone (snc, sas) e di capitali che non hanno esercitato tale opzione.
Fonte: fiscoetasse.com
