/ Decreto Sostegni bis: dalla nuova ACE al contributo a fondo perduto

Pubblicato il 7 Maggio 2021 in Fisco

L’art. 1 del decreto introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già beneficiari di quello previsto dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), senza che sia necessaria la presentazione di un’ulteriore istanza. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, la partita IVAattiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già erogato. Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: – erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero – riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. La bozza di decreto prevende il riconoscimento di un “nuovocontributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto (2019): – non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; – abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Tale contributo è alternativo a quello precedentemente indicato. I soggetti che, in virtù della presentazione di apposita istanza per il riconoscimento del contributo abbiano già beneficiato del contributo suddetto potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo. Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato. La quantificazione del contributo è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020: – 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000; – 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000; – 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione; – 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni; – 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni. I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo. I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Tax credit locazioni

Intervenendo sull’art. 28 del decreto Rilancio, il decreto Sostegni bis dispone la prorogafino al 31 maggio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, viene riconosciuto ai medesimi soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Esenzione dalla prima rata IMU

In considerazione del perdurare degli effetti connessi alla pandemia da Covid-19 viene disposto che, per l’anno 2021, non sia dovuto il versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In ogni caso il decreto Sostegni bis limita l’esclusione dal versamento della prima rata ai soli immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività.

Esenzione dal canone patrimoniale

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.

Agevolazione TARI

Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021 che i Comuni concederanno a titolo di riduzione della TARI per attenuare l’impatto finanziario del perdurare della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle attività. I Comuni potranno concedere riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate.

Esonero dal versamento del canone RAI

Per l’anno 2021, viene disposto l’esonero dal versamento del canone RAI per le strutture recettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Proroga della compensazione tra crediti e debiti commerciali

Viene prorogata la possibilità di compensare crediti e debiti commerciali anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Estensione del limite di compensazione in F24

Per sostenere la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso la compensazione si prevede che, dal 1° gennaio 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e contributi compensabili o rimborsabili è fissato in 3 milioni per ciascun anno.

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Il decreto Sostegni bis interviene sul dettato dell’art. 26 del decreto IVA disponendo che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, l’emissione delle note di variazione in diminuzione può avvenire sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, legge n. 208/2015) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio dell’anno successivo (art. 1, comma 567, legge n. 232/2016). La modifica proposta, nel concedere la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della procedura, risulta coerente con i principi della direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento dell’IVA, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato. Infine, viene disposto che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

Tassazione capital gain start up innovative

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni. L’esenzione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative.

Proroga della platic tax

Nuovo rinvio per la plastic tax: dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

Tasse prima casa giovani under 36 e mutuo garantito

Agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. È quanto prevede la bozza del decreto Sostegni bis, riferendosi a imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale. L’agevolazione non si applica alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Le agevolazioni valgono per gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2022. Si aggiunge l’accesso al Fondo garanzia sui mutui e l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Nuova garanzia fondo PMI per ricerca e sviluppo e investimenti

Viene previsto un nuovo strumento di garanzia di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI per accrescere il patrimonio delle imprese. Il decreto Sostegni bis struttura l’accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&S e investimento.

ACE innovativa 2021

Nuova ACE per la patrimonializzazione delle imprese: la misura viene rafforzata per l’anno d’imposta 2021 con la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d’imposta: in pratica, è riconosciuta la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 10 milioni e di trasformarlo in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nello stesso anno, precludendo la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze. Il rendimento nozionale è valutato con aliquota del 15%, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto; tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. Meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito sono previsti, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

DTA

Sei mesi in più e limite delle DTA che si possono trasformare in credito d’imposta che sale dal 2% al 3%: sono le due misure previste dal decreto Sostegni bis per rafforzare la norma sugli incentivi alle aggregazioni introdotte con la legge di Bilancio 2021. Il decreto include tra le aggregazioni agevolabili anche quelle deliberate fino al 30 giugno 2022, invece che fino al 31 dicembre 2021, e innalza il limite delle attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta “dal 2 al 3 per cento.

Fonte: Ipsoa