/ e-fattura: trasmissione al Sistema di Interscambio tramite intermediari

Pubblicato il 30 Agosto 2019 in Fisco

Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, subordinando l’utilizzo ad un accordo tra le parti e facendo salve le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 348 del 2019. Se è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette al Sistema di Interscambio, è quest’ultimo ad apporre la firma digitale. Se invece l’intermediario si limita a trasmettere al SdI una fattura predisposta dall’emittente, la firma va apposta da quest’ultimo.

Con la risposta a interpello n. 348 del 28 agosto 2019 l’Agenzia selle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in tema di firma digitale e di fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore.

Il decreto IVA prevede che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

L’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo.

In tal caso la fattura deve contenere l’annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente o da un terzo.

La “firma elettronica qualificata o digitale” è solo una delle modalità con cui l’emittente assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, certamente non necessaria nel caso in cui il prestatore rientra tra i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio e quando la fattura non è diretta ad una pubblica amministrazione.

In particolare, è già stato precisato che per potere individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente /prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, o la sua messa a disposizione.

Nella prima ipotesi, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica.

In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo.

Tra l’altro, occorre tener presente che il D.Lgs. n. 127 del 2015 ammette che gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, subordinando l’utilizzo ad un accordo tra le parti e facendo salve le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Quanto poi alla firma digitale, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

– se l’intermediario si limita a trasmettere al SdI una fattura predisposta dal contribuente, la firma va apposta dallo stesso contribuente, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;

– se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette al SdI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.