/ Erronea duplicazione della fattura: come emettere le note di variazione in formato elettronico

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

In caso di errato invio di duplicati della fattura, se l’errore del contribuente può ricondursi a figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, al fine di neutralizzare l’errore, il contribuente può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, riportando nel campo “causale” la dizione storno totale della fattura per errato invio tramite SdI. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 395 del 2019. Laddove i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.

Con la risposta a interpello n. 395 del 7 ottobre 2019 in tema di erronea duplicazione della fattura,, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario.

Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

Le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

In taluni casi il SdI non può intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica. In tale evenienza, al fine di sanare l’errore commesso, si può applicare l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, che dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazionedei debiti omologato, ovvero di un piano attestato o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

La disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze delle fatture.

Allorquando l’errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, il contribuente può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, riportando nel campo “causale” la dizione storno totale della fattura per errato invio tramite SdI.

Laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.