/ Esterometro anche per le operazioni con i consumatori

Pubblicato il 14 Luglio 2022 in Fisco

La trasmissione dei dati dell’esterometro riguarda anche le operazioni con i privati consumatori: nonostante la legge non contenga riferimenti espressi in merito, secondo l’Agenzia delle Entrate – che con la circolare n. 26/E del 2022 ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022 – la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori. In quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.

Con circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni quesiti dei contribuenti in tema di esterometro, alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2022.

In base all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal decreto Semplificazioni, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche purché di importo non superiore a 5.000euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

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Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Esterometro anche per le operazioni con i consumatori

La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori: la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

La normativa non fornisce indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l’esterometro (in riferimento a quest’ultimo non si parla, ad esempio, di “soggetti passivi” non stabiliti): ciò indipendentemente dal fatto che l’aggettivo richiamato (“stabiliti”) è comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).

L’Agenzia aggiunge che una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l’adempimento è comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993 – previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri – l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento dell’obbligo comunicativo:

– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Viene confermato che, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’art. 12, D.L. n. 73/2022, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).

Esterometro anche per enti non commerciali e forfetari

Tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti alle attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – tipicamente i soggetti in forfetario e quanti “hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398” (secondo la formulazione prima vigente) – ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l’obbligo valga “a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”: quindi, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo.

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Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Conservazione delle fatture elettroniche transfrontaliere

Qualora il soggetto residente o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, assolve all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica.

Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro dovrà essere utilizzato il codice convenzionaleXXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.

In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.

Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.

L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

Fonte: Ipsoa