/ Esterometro “doppio” entro il 31 gennaio

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Fisco

Il decreto fiscale 2020 ha semplificato le modalità di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevedendo una comunicazione trimestrale, invece che mensile. Le scadenze 2020 saranno, quindi, il 30 aprile per il primo trimestre, il 31 luglio per il secondo trimestre, il 2 novembre per il terzo trimestre e il 1° febbraio 2021 per il quarto trimestre. Tuttavia, poichè non è stata fissata alcuna specifica decorrenza, la nuova periodicità di invio dell’esterometro riguarda tutti gli adempimenti in scadenza successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto fiscale. Pertanto, i dati relativi alle operazioni di novembre 2019, che dovevano essere inviati entro il 31 dicembre, si possono inviare entro il 31 gennaio 2020, con i dati di dicembre 2019.

Venerdì 31 gennaio scade il termine per la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere – esterometro. Per effetto del decreto fiscale 2020, che ha trasformato l’adempimento da mensile a trimestrale, le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere comunicate entro il 31 gennaio 2020 (ossia la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre-dicembre 2019). La conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, nel corso del Forum dei commercialisti del 13 gennaio 2019.

La modifica del decreto fiscale 2020

Per effetto del D.L. n. 124/2019, la nuova formulazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che “i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”. Tale disposizione, ora modificata dall’art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, inserito dalla legge di conversione n. 157/2019, prevedeva in prima battuta l’invio mensile dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro). Più precisamente i dati da inviare – prima mensilmente, ora trimestralmente – sono:

– i dati identificativi del cedente/prestatore,

– i dati identificativi del cessionario/committente,

– la data del documento comprovante l’operazione,

– la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), – il numero del documento,

– la base imponibile,

– l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

L’esterometro ha preso il posto dello spesometro quando questo è stato abolito dopo l’introduzione della fatturazione elettronica.

Molti operatori, per non dover adempiere mensilmente all’invio dei dati, emettono la fattura elettronica anche per le operazioni transfrontaliere e la inviano al Sistema di Interscambio. Come infatti previsto dall’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento n. 89757/2018, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (con il codice destinatario XXXXXXX). Ora il decreto fiscale 2020, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti del contribuente, ha modificato i termini per l’invio dell’esterometro da mensili a trimestrali.

Di seguito le scadenze per ogni trimestre 2020 per l’invio:

Trimestre di riferimentoScadenza invio
Gennaio – Febbraio – Marzo 202030 aprile 2020
Aprile – Maggio – Giugno 202031 luglio 2020
Luglio – Agosto – Settembre 20202 novembre 2020
Ottobre – Novembre – Dicembre 20201° febbraio 2021

Il chiarimento (tardivo) delle Entrate

In sede di prima applicazione, dato che la nuova norma non fissa alcuna decorrenza per tale modifica, si verifica che il nuovo termine di invio riguarderà tutti gli adempimenti in scadenza successivamente al 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019).

Per tale motivo, come confermato dalla Agenzia delle Entrate nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi il 13 gennaio 2020 a Milano, i dati relativi alle operazioni di novembre 2019 (che, in base alla vecchia periodicità, avrebbero dovuto essere inviati entro il 31 dicembre 2019) potranno essere inviati entro il 31 gennaio 2020 insieme ai dati relativi alle operazioni di dicembre.

Tuttavia, data la tardiva conferma da parte della Agenzia, è più che probabile che molti contribuenti abbiano già provveduto a inviare i dati relativi alle operazioni di novembre.

Si ricorda infine che per determinare il momento in cui debbano essere trasmessi i dati, l’Agenzia, nel provvedimento del 2018, stabiliva che “la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.

È evidente che tale provvedimento andrà letto alla luce della nuova periodicità trimestrale.