/ Il limite di ricavi e compensi nel regime forfettario

Pubblicato il 14 Febbraio 2020 in Fisco

L’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente, ricavi e compensi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione, non superiori a 65.000 euro.

I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente sono calcolati applicando lo stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.

Conseguentemente, se nel 2019 era applicato il regime di contabilità semplificata per cassa, l’impresa deve considerare i soli ricavi incassati in tale anno.

Per gli imprenditori individuali, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, rilevano i ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, ivi incluso il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Il limite in parola deve, inoltre, essere calcolato considerando anche i ricavi relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.

Per i professionisti rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 euro, i compensi assunti al netto dell’Iva addebitata in fattura e del contributo integrativo alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, la quale concorre nel computo del predetto limite di compensi ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.

Con la risposta all’istanza di interpello n. 202 del 21 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti per l’incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, da parte di un soggetto che svolge l’attività professionale di medico chirurgo, si qualificano come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 Tuir e, pertanto, ai fini dell’accesso al regime forfetario, il superamento della soglia di 65.000 euro deve essere verificata considerando il complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte.

Il superamento della soglia di ricavi determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento che potrebbe anche essere di rilevante entità.

Nel computo del limite dei ricavi, ai fini dell’accesso e permanenza nel regime forfetario, non rilevano i maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini degli Isa, così come prescritto dall’articolo 1, comma 55, lett. a), L. 190/2014.

Diversamente, concorre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, il riferimento espresso alle operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino è giustificato dal fatto che, nel regime di forfetario, non sono precluse le cessioni all’esportazione, tra cui vi rientrano appunto le operazioni citate (circolare AdE 6/E/2015).

Nella particolare ipotesi di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, ai fini del computo del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi realizzati dalle diverse attività esercitate.

Se la persona fisica esercita contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, ai fini del predetto limite di 65.000 euro, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi di entrambe le attività esercitate.

Diversamente, se la persona fisica esercita contestualmente un’attività agricola nel rispetto dei limiti prescritti dall’articolo 32 Tuir e una o più attività commerciali ad essa connesse, ai fini del calcolo del predetto limite, occorre considerare esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali esercitate.