/ Imprese gasivore e non: quanto conviene il credito di imposta del decreto Bollette?

Pubblicato il 29 Maggio 2023 in Fisco, Senza categoria

Il decreto Bollette, convertito definitivamente in legge, conferma anche per il secondo trimestre 2023 il credito di imposta in favore delle imprese gasivore e non gasivore per l’acquisto di gas naturale. Il bonus spetta sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di gas naturale, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas”, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas, come, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete). Quanto si può risparmiare?

Chi

Il credito d’imposta gas naturale, spetta:

– alle imprese gasivore, ossia le imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022;

– alle imprese non gasivore, ossia le imprese diverse dalle imprese gasivore di cui sopra.

Al fine di poter accedere al beneficio in esame, sia per le imprese gasivore sia per le imprese non gasivore, non è richiesta una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, ma tra i prezzi medi del settore, pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico – GME (www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx) al seguente percorso: MERCATI GAS; STATISTICHE; M-GAS; MI-GAS.

In particolare, il credito d’imposta per il secondo trimestre 2023 spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita, al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 20/E/2022 e n. 36/E/2022, il credito di imposta è riconosciuto:

– a tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste. Sono pertanto ammesse sia le imprese commerciali sia le imprese agricole;

– anche a favore delle imprese neocostituite;

– sia agli enti commerciali sia agli enti non commerciali di cui all’art 73 c.1, lett. c), TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), comprese, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL, e le ONLUS di cui all’art.10 del D.Lgs. n.460/97, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale. In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica utilizzata nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

Cosa

Il credito d’imposta spetta sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di gas naturale, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’art.109, c.1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato dalle imprese mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 20/E/2022 e n. 36/E/2022:

– il credito d’imposta deve essere calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi aprile, maggio e giugno 2023;

– ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale;

non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas”, a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete);

– il credito d’imposta spetta anche alle imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido), non è infatti rilevante la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato;

– il credito d’imposta non spetta alle imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto)

– il credito d’imposta spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso. L’accesso al beneficio fiscale è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per autotrasporto. Sono pertanto esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.

Come

Sia per le imprese gasivore che per le imprese non gasivore, il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

Il credito d’imposta deve essere calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre 2023. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non possono, invece, essere presi in considerazione. In tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi aprile, maggio e giugno 2023.

Il contenuto della comunicazione, che dovrà essere inviata dal venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore dovranno essere definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2023.

Il credito di imposta:

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;

non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;

non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.61 del TUIR;

non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa.

Quando

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2023 (non si applicano i limiti di cui all’art.1, c.53, legge n.244/2007 e all’art. 34 legge n. 388/2000.

I codici tributo da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.20/E del 10 maggio 2023 sono:“7017” e “7018”.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2022:

– il termine per usufruire dei crediti d’imposta decorre dalla maturazione del credito, ossia da quando risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla normativa agevolativa. Il credito d’imposta può essere compensato prima che il trimestre di riferimento si chiuda, purché le spese per l’acquisto del gas consumato, rispetto alle quali viene calcolato il credito d’imposta, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri stabiliti all’art.109 del TUIR, nello stesso trimestre di riferimento e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto;

– qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Qualora invece l’impresa abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante (resta fermo che il termine ultimo per l’utilizzo del maggior credito d’imposta in compensazione è il 31 dicembre 2023).

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’impostapuò essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”).

In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

I cessionari utilizzano il credito di imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.