/ Iperammortamento 2026: Guida agli Incentivi per Investimenti Aziendali

Pubblicato il 15 Gennaio 2026 in Fisco

Introduzione

La Legge di Bilancio 2026 ripristina l’iperammortamento, un’agevolazione fiscale che permette alle imprese di incrementare il costo fiscale dei beni strumentali acquistati. Questa misura consente di dedurre quote di ammortamento maggiorate, riducendo così il carico fiscale sugli investimenti produttivi.

L’iperammortamento sostituisce temporaneamente i precedenti incentivi “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, offrendo un nuovo strumento per sostenere gli investimenti aziendali in Italia.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

Soggetti ammessi

L’incentivo è rivolto a tutti i titolari di reddito d’impresa che operano sul territorio italiano, senza limiti legati a:

  • Forma giuridica (società di persone, società di capitali, imprese individuali)
  • Settore economico di appartenenza
  • Dimensione aziendale
  • Regime contabile adottato (ordinario o semplificato)

Requisiti obbligatori

Per accedere all’agevolazione, le imprese devono rispettare due condizioni fondamentali:

  1. Conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro
  2. Regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti

Soggetti esclusi

Non possono usufruire dell’iperammortamento:

  • Imprese in crisi: aziende in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità aziendale
  • Imprese sanzionate: soggetti con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  • Lavoratori autonomi: professionisti e consulenti che non esercitano attività d’impresa
  • Contribuenti forfetari: il regime forfettario non prevede la deduzione analitica dei costi
  • Imprese agricole con reddito catastale: per queste è previsto un credito d’imposta specifico

Investimenti ammissibili

Periodo di validità

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. È importante sottolineare che conta la data di effettiva realizzazione dell’investimento, non quella dell’ordine o del pagamento di acconti.

Requisiti dei beni

I beni devono essere:

  • Nuovi (non usati o rigenerati)
  • Prodotti nell’Unione Europea o in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
  • Destinati a strutture produttive situate in Italia

Categorie di beni agevolabili

1. Beni strumentali materiali e immateriali

Rientrano in questa categoria i beni elencati nelle Tabelle IV e V della Legge 199/2025, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si tratta principalmente di:

  • Macchinari industriali avanzati
  • Sistemi robotizzati e di automazione
  • Software gestionali e piattaforme digitali
  • Strumenti di monitoraggio e controllo produzione

2. Beni per autoproduzione di energia rinnovabile

Sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.

Requisiti specifici per impianti fotovoltaici:

I moduli fotovoltaici devono essere prodotti nell’UE e rispettare uno dei seguenti standard di efficienza:

  • Efficienza a livello di modulo: minimo 21,5%
  • Efficienza delle celle fotovoltaiche: minimo 23,5%
  • Per celle bifacciali a eterogiunzione o tandem di silicio: efficienza minimo 24%

Determinazione della data di investimento

La data rilevante ai fini dell’agevolazione è quella di effettuazione dell’investimento secondo le regole dell’art. 109 del TUIR:

  • Beni mobili: data di consegna, spedizione o trasferimento della proprietà (se successiva)
  • Leasing: data di consegna del bene al locatario

Misura dell’agevolazione

Percentuali di maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione varia in base all’importo dell’investimento:

Scaglione di investimentoMaggiorazione applicabile
Fino a € 2.500.000180%
Da € 2.500.001 a € 10.000.000100%
Da € 10.000.001 a € 20.000.00050%

Esempio pratico

Un’impresa investe € 3.000.000 in macchinari innovativi:

  • Primi € 2.500.000: maggiorazione 180% = deduzione complessiva di € 7.000.000
  • Restanti € 500.000: maggiorazione 100% = deduzione complessiva di € 1.000.000
  • Totale deducibile: € 8.000.000 (anziché € 3.000.000)

Particolarità per il leasing

Nel caso di beni acquisiti in leasing, il calcolo si basa sul costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, escludendo gli interessi passivi.

Tetto massimo

Il limite massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per periodo d’imposta. La normativa non chiarisce se questo limite sia annuale o complessivo sul triennio; si attendono chiarimenti dal decreto attuativo.

Modalità operative

Rilevanza fiscale

L’iperammortamento produce effetti esclusivamente ai fini IRPEF e IRES. La maggiorazione viene utilizzata come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Importante: Il beneficio è subordinato alla presenza di reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, il vantaggio viene differito agli esercizi successivi fino al ritorno in utile.

Procedura di comunicazione al GSE

Per fruire dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tramite una piattaforma informatica dedicata. Secondo la bozza del decreto attuativo, la procedura prevede tre fasi:

  1. Comunicazione preventiva: indicazione dell’ammontare degli investimenti programmati
  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall’istruttoria positiva, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo
  3. Comunicazione consuntiva: entro il 15 novembre 2028, per certificare il completamento degli investimenti

Il GSE rilascia una ricevuta di invio e comunica l’esito delle verifiche entro 10 giorni, eventualmente richiedendo integrazioni.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Agevolazioni cumulabili

L’iperammortamento può essere combinato con altre agevolazioni nazionali o europee, purché:

  • Non coprano le stesse quote di costo degli investimenti
  • Il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto

La base di calcolo deve essere al netto di eventuali contributi già ricevuti per le stesse spese.

Agevolazioni non cumulabili

È espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”, applicabile agli investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025.

Gestione degli investimenti sostitutivi

Regole in caso di cessione

La cessione del bene agevolato comporta la decadenza dal beneficio, salvo che l’impresa sostituisca il bene con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Investimento sostitutivo di valore inferiore

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo costo (inferiore).

Differenze rispetto agli incentivi precedenti

Rispetto a Industria 4.0 e Transizione 5.0

  • Natura dell’agevolazione: deduzione fiscale anziché credito d’imposta
  • Vincolo di reddito: richiede reddito imponibile capiente
  • Periodo: sostituisce temporaneamente i precedenti incentivi
  • Beni ammissibili: elenco parzialmente diverso rispetto alle precedenti tabelle

Eliminazione delle maggiorazioni green

La versione finale della legge ha eliminato le maggiorazioni previste in bozza per gli investimenti che garantivano riduzione dei consumi energetici (precedentemente fissate al 220%).

Conclusioni

L’iperammortamento 2026 rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che intendono modernizzare il proprio apparato produttivo e investire in tecnologie avanzate o in energia rinnovabile.

L’agevolazione favorisce:

  • Riduzione dell’onere fiscale attraverso ammortamenti maggiorati
  • Incentivo agli investimenti in innovazione tecnologica
  • Sostegno alla transizione energetica con impianti di autoproduzione

È fondamentale pianificare attentamente gli investimenti considerando i requisiti tecnici, i limiti temporali e le procedure di comunicazione al GSE. Si consiglia di consultare i decreti attuativi in fase di pubblicazione per i dettagli operativi definitivi.