/ L’invio elettronico del documento di trasporto

Pubblicato il 3 Aprile 2020 in Fisco

In periodo Covid-19 è possibile predisporre il documento di trasporto in modalità alternativa a quella cartacea? Il documento di trasporto è il documento che fiscalmente permette di emettere fattura differita.

In base all’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il documento di trasporto è un documento diverso dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti. A partire dal 2013 il documento di accompagnamento dei beni viaggianti (o bolla di accompagnamento) è utilizzato esclusivamente per la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 504/1995. Le sue regole di applicazione sono contenute nel D.P.R. 627/1978 e la sua eccezione di utilizzo si rende applicabile esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio.

A tal proposito la circolare 4/D/2014, commentando il trasporto di birra e oli lubrificanti, specifica che l’emissione del menzionato documento vada inteso circoscritto all’operazione di movimentazione che integra l’immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo. Concentrandosi nella prima circolazione di prodotti ad imposta assolta, restano quindi esclusi dall’osservanza dell’obbligo di che trattasi i soggetti economici che nella catena di distribuzione di beni rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni: così, ad es., i distributori all’ingrosso od i rivenditori di merci.

I soggetti che emettono fattura immediata ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, all’atto della consegna o spedizione dei beni, hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti indifferentemente da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario (circolare 225/E/1996).

Il documento previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972, ossia il documento di trasporto, è quello che permette la fatturazione differita e contiene l’indicazione:

  • della data,
  • delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché
  • la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali richiesti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto stabilite dall’articolo 53 D.P.R. 633/1972.

Per quanto riguarda la spedizione o la consegna dei documenti al cliente, in base alle diverse esigenze aziendali, i documenti possono alternativamente:

  • essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici;
  • scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.

Qualora, per esigenze organizzative dell’azienda, i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione, come da circolare 249/E/1996.

Il documento di trasporto non è un documento di accompagnamento della merce, pertanto, può essere semplicemente inviato al cliente tramite posta elettronica. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto (controlli in itinere) ai fini dell’acquisizione di dati e notizie utili all’accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

Ricordiamo che l’articolo 52, comma 8, D.P.R. 633/1972 indica come le disposizioni relative alle ispezioni documentali su libri, registri, documenti e scritture si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. Il legislatore ha voluto attribuire, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza la potestà di controllo dei trasporti in itinere, al fine di acquisire dati e notizie utili per l’accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

In ordine ai poteri da esercitare in sede di verifica, sarà cura degli organi di controllo appurare la puntuale rispondenza di quanto dichiarato dall’incaricato del trasporto in merito alla consistenza delle merci. Inoltre, attraverso ispezioni da eseguirsi successivamente, a cura della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle entrate competente, si procederà alla constatazione dell’effettiva destinazione dei beni e della relativa fatturazione, qualora il trasporto consegua ad una operazione di cessione.