/ L’omesso versamento IVA sussiste anche se le fatture non sono state saldate
Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco
L’emissione di fatture prima di aver ricevuto il relativo pagamento espone il contribuente all’obbligo di versare la relativa IVA, indipendentemente dall’incasso delle somme per le prestazioni rese. L’esistenza di crediti non riscossi non fa dunque venir meno l’elemento soggettivo per il reato di omesso versamento. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41070 depositata il 7 ottobre 2019. I giudici ribadiscono altresì che l’aver dovuto pagare gli stipendi ai dipendenti non giustifica il mancato assolvimento dell’obbligo tributario, atteso che è l’imprenditore che ha scelto liberamente quale debito saldare e per quale rimanere inadempiente.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato dal Tribunale per omesso versamentoIVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000), con beneficio della sospensione della pena.
A seguito dell’appello, i giudici riformavano la sentenza di primo grado solo nella parte in cui non aveva concesso la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Per il resto la responsabilità veniva confermata, accertato l’inadempimento tributario e la disponibilità delle somme in capo alla società, la quale infatti aveva regolarmente pagato gli stipendi a tutti i dipendenti.
L’imputato impugnava la pronuncia eccependo nuovamente l’assenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. La difesa si basava sostanzialmente sul fatto che non vi sarebbe stato obbligo di accantonamento e conseguente versamento dell’IVA in quanto non erano state saldate le relative fatture emesse; inoltre la Corte d’Appello da un lato avrebbe omesso di valutare le misure poste in essere per far fronte alla crisi di liquidità dell’impresa, dall’altro avrebbe errato nel ritenere che la pretesa fiscale doveva prevalere sul diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione.
La decisione
Con la sentenza n. 41070, depositata il 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisone d’appello.
Come già precisato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 10-ter richiede il solo dolo generico, integrato da condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità: pertanto non sono rilevanti i motivi che hanno determinato la scelta di non eseguire il versamento dovuto. Peraltro, salvi i casi di applicabilità del c.d. regime di IVA “per cassa”, l’obbligo di versamento dell’imposta sulla base della relativa dichiarazione annuale è svincolato dall’effettiva percezione delle somme fatturate per le prestazioni effettuate.
Nella specie il regime applicabile, per il periodo d’imposta 2011, era “per competenza”: ne consegue che l’emissione della fattura prima di ricevere il pagamento espone il contribuente, che ha scelto di agire in tal modo, all’obbligo di versare l’IVA in ogni caso, rimanendo irrilevante il fatto che vi fossero dei crediti non riscossi come nella specie.
Parimenti infondata la doglianza sulla questione della priorità dei pagamenti da eseguire: la preferenza dei crediti nei confronti dei dipendenti si applica infatti solo nelle procedure esecutive e fallimentari, mentre non può essere richiamata negli altri contesti, dove vige il principio della par condicio creditorum.
Da qui la conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente.