/ Nella trasmissione dei corrispettivi anche i tickets restaurant

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

Con la risposta a interpello n. 394 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, con riguardo al caso di un bar e pasticceria che:

– avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000, rientra nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019;

– si è dotato di un registratore di cassa idoneo all’invio;

– nell’ambito della sua attività accetta tickets restaurant e vende biglietti e abbonamenti degli autobus.

In particolare, all’Agenzia si chiedeva di conoscere le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori (il misuratore conteggia l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice, determinandosi dunque una duplicazione dei ricavi e dell’IVA a debito) e – con riferimento ai biglietti dell’autobus – per evitare l’attribuzione di importi non spettanti.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente. È solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza l’esigibilità dell’IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo. Tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Per quanto riguarda, invece, la rivendita dei biglietti e abbonamenti degli autobus, nel presupposto che l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall’aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, l’Agenzia delle Entrate conferma che il rivenditore non è tenuto ad emettere il “documento commerciale” all’atto della cessione dei titoli di trasporto. In tal senso sono stati impostati i registratori di cassa, che, dunque, non prevedono un sistema di memorizzazione specifico per tali somme.