/ Società inattive senza imposte di registro

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Fisco

L’iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio (Cciaa) non è dovuta dalle imprese (o dalle società) inattive; di più, la pretesa del pagamento da parte della Cciaa contrasta con la direttiva europea 335/69 che vieta l’imposizione di oneri a carico di una azienda (inattiva) senza che vi sia la relativa controprestazione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 3634/2019 emessa dalla sezione XIV della Ctr Lombardia. La vertenza riguarda un ricorso presentato contro una cartella di pagamento con cui veniva richiesto all’amministratore di una snc (responsabile in solido) il pagamento dei diritti annuali di iscrizione alla Cciaa Milano per l’anno 2013.

Nel ricorso presentato, il contribuente eccepiva che, seppure non ancora cancellata dal registro delle imprese, la società risultava inattiva dall’anno 2008. Inoltre, avendo chiuso le posizioni fiscali nonché Inps, Inail, Albo artigiani, la società doveva essere cancellata d’ufficio. La Ctp Milano a cui ricorrendo si era rivolta la società, rigettava il ricorso. L’appello della società è stato accolto dalla Ctr Lombardia. «La pretesa della Camera di commercio di esigere il contributo nei confronti di una impresa che non svolge attività», si legge nella sentenza, «poteva al massimo considerarsi legittima per i primi tre anni; decorso tale periodo la Camera di commercio poteva cancellare d’ufficio l’impresa inattiva così come previsto dall’articolo 2490 ultimo comma del codice civile secondo cui “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese (…)”». Norma questa replicata, per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone dal dpr n. 247/2011. Il collegio regionale meneghino aggiunge che, sebbene non invocato ma di possibile diretta applicazione da parte del giudice regionale, la circostanza che la pretesa della Cciaa contrasti con la direttiva europea 335/69 che vieta l’imposizione di oneri a carico di una impresa senza che vi sia la relativa controprestazione. «Nella specie», conclude il collegio, «si realizza proprio tale ipotesi vietata in quanto viene chiesto un pagamento ad una impresa inattiva (che, proprio perché inattiva, non beneficia in concreto della funzione pubblicitaria della Camera di commercio) per il solo fatto di essere iscritta alla Camera stessa».