/ Aiuti di Stato e “de minimis”: dall’INPS la guida alle agevolazioni contributive

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Lavoro e previdenza

L’INPS, con la circolare n. 157 del 2019, ha fornito chiarimenti sulla gestione del registro nazionale degli aiuti di Stato, in riferimento alla procedura di registrazione delle agevolazioni contributive e al regime “de minimis”. La circolare elenca le misure di aiuto di Stato operative al 31 dicembre 2018, fornendo un supporto utile ai contribuenti e ai professionisti per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e, in presenza di errori od omissioni, per la relativa dichiarazione integrativa (da effettuarsi, quest’anno, entro il 2 marzo). Con la circolare. 157 del 20 dicembre 2019 l’INPS ha spiegato i criteri di popolamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con particolare riferimento alle agevolazioni contributive.

Cosa è il Registro nazionale degli aiuti di Stato

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA: istituito con l’art. 52 della legge n. 234/2012 ed operativo dal 12 agosto 2017) è una banca dati utile a verificare il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Questo archivio, disciplinato dal D.M. 1° maggio 2017, n. 115, è alimentato direttamente dai dati e dalle informazioni forniti dai soggetti concedenti o gestori di tali aiuti (pubblici o privati) ed è gestito dal MiSE.

Agevolazioni erogate dall’INPS e soggette a registrazione

L’INPS, con circolare n. 157 del 20 dicembre 2019, ha fornito le prime indicazioni con riferimento alle misure agevolative riconosciute dall’Istituto e soggette all’obbligo di registrazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si tratta infatti degli incentivi erogati dall’INPS in favore delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. n. 115/2017.

L’INPS nella circolare n. 117 del 2019 fa il punto sulle misure agevolative vigenti al 31 dicembre 2018 per le quali il MISE ha effettuato la registrazione su RNA. Eventuali altre agevolazioni introdotte dal 2019 implementeranno l’elenco elaborato consentendo la consultazione nel “Portale delle agevolazioni” (ex DiResCo) presente nel cassetto INPS consultabili dalle aziende o dagli intermediari abilitati. A tal fine l’istituto precisa che la consultazione stessa avverrà in maniera preventiva e puntuale per ogni singola richiesta di agevolazione subordinata al regime de minimis e sarà propedeutica all’autorizzazione da parte dell’Istituto dell’aiuto.

Procedura di registrazione

Per gli aiuti di Stato (intesi, notificati o esenti di notifica), l’autorizzazione per la fruizione di agevolazioni contributive (individuati già nell’elenco in calce) è subordinata alla richiesta, tramite procedura informatica, da parte dell’amministrazione concedente l’aiuto, del rilascio dal RNA delle previste visure Aiuti e Deggendorf.

Regime de miminis e verifiche

In relazione, invece, al regime de miminis viene precisato che la verifica dell’INPS nel RNA è volta a verificare che l’importo richiesto per l’agevolazione, unitamente agli altri importi de minimis autorizzati nel triennio di riferimento(intesi per l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso ed i due esercizi precedenti)alla medesima azienda, non comporti un superamento del massimale previsto. Massimale, come noto, pari in linea generale a 200.000,00 euro ovvero – 100.000,00 euro per le imprese di trasporti; – 30.000,00 euro per le imprese del settore della pesca; – 20.000,00 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli; – 500.000,00 euro per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il Regolamento n. 1407/2013, vigente sino al 31 dicembre 2020, all’articolo 3, par. 4 stabilisce che gli aiuti “sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”.

Elenco delle misure

L’elenco delle misure che interessano la procedura comprende sostanzialmente tutti i benefici previsti per le assunzioni. In particolare:

Titolo MisuraCircolare INPSTipo aiuto
Aiuto alle imprese di trasporti marittimi – Registro internazionale italianoCircolare INPS n. 162 del 21 luglio 1998Notificato
Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni d’età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari areeCircolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013Esente da notifica
Incentivo per ricollocazione lavorativa soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI, poi NASpI)Circolare INPS n. 175 del 18 dicembre 2013De minimis
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al programma Garanzia giovani – Bonus occupazionale (Misura 9)Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, Circolare INPS n. 32 del 16 febbraio 2016 e circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015Misto (De minimis/Esente da notifica)
Super bonus occupazione – trasformazione tirociniCircolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016Misto (De minimis/Esente da notifica)
Incentivi alle assunzioni dei lavoratori con disabilitàCircolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016Esente da notifica
Incentivo Occupazione GiovaniCircolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017Misto (De minimis/Esente da notifica)
Incentivo Occupazione SUDCircolare INPS n. 41 dell’1 marzo 2017Misto (De minimis/Esente da notifica)
Esonero contributivo per trasporto internazionaleCircolare INPS n. 167 del 10 novembre 2017De minimis
Incentivo NEETCircolari INPS n. 48 del 19 marzo 2018 e n. 54 del 17 aprile 2019Misto (De minimis/Esente da notifica)
Incentivo Occupazione MezzogiornoCircolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018Misto (De minimis/Esente da notifica)
Incentivo Occupazione Sviluppo SudCircolare INPS n. 102 del 16 luglio 2019Misto (De minimis/Esente da notifica)
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanzaCircolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019De minimis

In conclusione

Il chiarimento dell’INPS, oltre a far chiarezza sulle misure agevolative che riguardano la procedura in esame, consente di assolvere, in maniera più puntuale, all’obbligo previsto da quest’anno di inserire gli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi e precisamente, avuto riguardo al modello Redditi 2019, nel quadro RS del, denominato “Aiuti di Stato” (righi RS401-402) nonché nelle note integrative ai bilanci o, in alternativa se non obbligati alla redazione dell’integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Obbligo che aveva sollevato non pochi dubbi operativi.

Per il 2019, essendo scaduto il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre) alla data di diffusione della circolare in esame (20 dicembre), ove da una verifica della dichiarazione emergono errori od omissioni, si potrà ricorrere a produrre (quest’anno, entro il 2 marzo 2020) la relativa dichiarazione integrativa ancorché non incidente sul calcolo delle imposte e con ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.