/ Definizione agevolata dei PVC: dichiarazione entro il 31 maggio

Pubblicato il 26 Febbraio 2019 in Fisco

Per aderire alla definizione agevolata dei PVC, disciplinata dal decreto fiscale 2019, entro il 31 maggio 2019 occorre presentare una dichiarazione contenente i maggiori imponibili, imposte e gli elementi che derivano dalle violazioni constatate nell’atto. Nel frontespizio bisognerà barrare, anche in caso di omessa dichiarazione, la casella “Correttiva nei termini”. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, che deve essere effettuato anch’esso entro il 31 maggio prossimo. L’art. 1 del D.L. n. 119/2018 (decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019) ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non sia già stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio. L’agevolazione consiste nel versamento delle sole imposte dovute sulla base dei rilievi formulati nel PVC, senza sanzioni e interessi.

Chi può e come aderire alla definizione agevolata

Per aderire alla definizione, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazionecorrettiva” entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 17776 del 23 gennaio 2019, che ha dato attuazione alla materia. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della suddetta dichiarazione, nonché con il versamento totale o della prima rata delle imposte dovute (pagamento dilazionabile in venti rate trimestrali) La definizione è ammessa anche qualora il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del PVC. I periodi d’imposta definibili sono quelli oggetto del PVC per i quali alla data del 31 dicembre 2018 non erano ancora scaduti i termini di accertamento di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, tenendo anche in considerazione l’eventuale raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 12 del D.L. 78/2009. Possono avvalersi della definizione anche i contribuenti nei confronti dei quali siano state svolte, successivamente al 24 ottobre 2018, attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel PVC, quali, ad esempio, la notifica di un avviso di accertamento (anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione ovvero di ricorso/reclamo), di un invitoalcontraddittorio o un questionario, purché tali provvedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione del verbale. Rappresentano, invece, una causa ostativa alla definizione gli avvisi di accertamento o gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018. Il quinto comma dell’articolo 1 del D.L. n. 119/2018 stabilisce che il contribuente deve procedere alla autoliquidazione delle imposte relative alle “violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta”. Pertanto, in presenza di violazioni relative a più periodi d’imposta il contribuente può scegliere di definire anche soltanto uno dei diversi periodi d’imposta oggetto del PVC. Tale interpretazione è stata confermata dal provvedimento del 23 gennaio scorso. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la notifica di un avviso di accertamento entro il 24 ottobre 2018, relativo a un PVC definibile e riguardante più annualità, non preclude la definizione agevolata per le per le annualità e i tributi non ricompresi nell’avviso stesso. Gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Dette attività restano, invece, inefficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

Presentazione della dichiarazione

Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione nella quale indicare esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel PVC. Come chiarito al paragrafo 3.2 del provvedimento del 23 gennaio scorso, al fine di identificare la dichiarazione tramite la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione, nel frontespizio bisognerà barrare, anche in caso di omessa dichiarazione, la casella “Correttiva nei termini”. In sostanza, il contribuente dovrà inviare, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna imposta oggetto di constatazione, la relativa dichiarazione nella quale vanno indicati gli imponibili e le conseguenti imposte derivanti dal processo verbale. Possono aderire alla sanatoria anche i soci delle società che producono redditi in forma associata ovvero in regime di trasparenza. A tale fine queste società devono definire il PVC per le imposte di propria competenza e fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata, nonché gli altri dati da riportare all’interno di vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base di questi dati, possono presentare, entro il 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza. Con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito della definizione agevolata.