/ Estromissione agevolata immobili strumentali: da valutare la convenienza ai fini IVA

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

È il 31 maggio 2020 l’ultima data utile per approfittare della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa. Per procedere all’estromissione, all’imprenditore individuale basterà rilevare contabilmente l’operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. Il costo dell’operazione è rappresentato esclusivamente dall’imposta sostitutiva dell’8%. L’estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA e l’imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi; è comunque opportuno valutare la convenienza dell’estromissione sotto il profilo IVA, poiché l’operazione potrebbe rientrare fra le operazioni fuori campo IVA ovvero esenti, ovvero ancora prevedere la rettifica della detrazione.

La legge di Bilancio 2020 prospetta nuovamente per gli imprenditori individuali la possibilità di escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali godendo di vantaggi tributari.

La nuova chiamata per fruire della tassazione agevolata (art. 1, comma 690) ha disposto per gli effetti dell’estromissione una nuova decorrenza, che inizia dal 1° gennaio 2020.

L’operazione di estromissione si configura il passaggio di un bene alla sfera privata dell’imprenditore godendo di uno specifico regime fiscale agevolato.

Il beneficio è stato introdotto a suo tempo dalla legge di Stabilità 2016 con cui si concedeva – pagando solo un’imposta sostitutiva – la facoltà di estromettere, ovvero escludere, dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione). Nello specifico le disposizioni dell’art. 1, comma 121, legge n. 208/2015 prevedevano tale possibilità per gli imprenditori individuali; la facoltà è stata riproposta successivamente prima dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/ 2016) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e dopo dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018. In base a quest’ultima edizione dell’estromissione, l’imprenditore in possesso di beni immobili strumentali poteva scegliere di estrometterli dal patrimonio dell’impresa dal 1° gennaio 2019 e fino alla data ultima del 31 maggio 2019, pagando un’imposta sostituiva dell’8%.

La Manovra 2020 approvata amplia nuovamente il regime temporale di applicazione dell’estromissione agevolata. L’imprenditore individuale, così, potrà godere della facoltà di escludere i beni strumentali, già posseduti a ottobre 2019, fino alla nuova data fissata dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e godere della tassazione agevolata, pagando sempre solo l’8% a titolo di imposta sostitutiva.

La relazione tecnica a corredo della Manovra 2020 attribuisce alla nuova disposizione un effetto in termini di maggiori entrate pari a: – 11,2 milioni di euro nell’anno 2020; – 5,1 milioni nel 2021, e, al contempo, evidenzia che negli anni seguenti la disposizione produrrebbe minori entrate per 2,4 milioni nell’anno 2022, 3,1 milioni nel 2023 e 3,8 milioni nel 2024 Al di là degli effetti sotto il profilo finanziario, quello che emerge dalla norma introdotta è un maggior arco temporale per escludere dall’inventario dell’impresa taluni beni, estromettendoli al massimo entro il 31 maggio 2020. Si dovrà trattare dei beni immobili “strumentali” che si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario, per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata. I beni da estromettere sono quelli posseduti fino a ottobre 2019.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta agli imprenditori individuali, indipendentemente dalregime contabile adottato e, precisamente, ai soggetti che – al 31 ottobre 2019 – hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2020.

Esclusi da questa agevolazione gliesercenti arti o professioni, le societàe gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali. Per manifestare la propria volontà di escludere alcuni beni dal regime fiscale dell’impresa basterà rilevare contabilmente l’operazione – sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in semplificata – e certificarla, ove previsto, ai fini IVA.

I tempi dell’agevolazione

Sotto un profilo temporale, la legge di Bilancio 2020 ha dettato nuovi termini per la validazione dell’agevolazione; secondo i nuovi dettami, si potranno considerare ammessi alla disciplina dell’estromissione agevolata solo i beni immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

Con riferimento ai tempi validi per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa, si dovrà tenere conto dell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. Infine, in merito al profilo soggettivo l’’imprenditore individuale deve essere tale e, dunque, in attività alla data del 1° gennaio 2020.

CaratteristicheDate di riferimento
Beni posseduti31 ottobre 2019
Imprenditore individuale1° gennaio 2020
estromissionedal 1° gennaio al 31 maggio 2020

Quali beni estromettere

Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali, per natura o per destinazione, purché posseduti al 31 ottobre 2019.

Per prima cosa, dunque, occorre chiarire che possono essere esclusi dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, TUIR che sono i beni immobili strumentali considerati tali per:

destinazione: ovvero quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

natura: cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. Le categorie catastali degli immobili da escludere sono A/10, B, C, D ed E. 

Nota beneNon sono oggetto di estromissione agevolata i beni immobili che costituiscono “beni merce” o che “non sono strumentali”, per natura e per destinazione, anche se evidenziati nell’inventario.

Imposta sostitutiva

L’estromissione dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% il cui versamento deve essere effettuato in 2 rate e precisamente: – il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2020; – il 40% restante entro il 30 giugno 2021. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale del bene estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Per quanto appena detto, si considera: – valore normale quello correlato al valore catastale che si calcola moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. – costo fiscalmente riconosciuto il valore del bene, come risulta dal libro degli inventari o dal libro dei cespiti, depurato dalle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Il costo dell’operazione di estromissione è rappresentato esclusivamente dall’imposta sostitutiva dell’8%.

Sotto il profilo dell’IVA

L’estromissione dei beni immobili si configura generalmente quale operazione rilevante a fini IVA e, in tal senso, l’imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi. Inoltre, in considerazione del fatto che i beni immobili possono essere inquadrati, ai fini IVA, in diverse fattispecie, è opportuno valutare anche la convenienza dell’operazione di estromissione sotto questo profilo, visto che l’operazione posta potrebbe rientrare fra le operazioni: – fuori campo IVA, come il caso di un bene immobile acquistato da un privato, ovvero – esenti, come nel caso di un fabbricato strumentale per natura, ovvero – prevedere la rettifica della detrazione, come nell’ipotesi di estromissione durante il periodo di salvaguardia fiscale.