/ Fattura tax free e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: la conservazione dei documenti

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Fisco

In tema di fattura tax free, laddove il cedente dovesse anche memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in queste ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 13 del 2020.

La risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle fatture tax free. Il Decreto Iva prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: -per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. Come è noto il d. lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Nello specifico, la trasmissione dei dati dei corrispettivi fa venire meno l’obbligo di tenuta del relativo registro e sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Resta, tuttavia, l’onere di emettere documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Ne consegue che i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura.

Tale documento commerciale viene emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Con riferimento alle cessioni di beni in favore di un consumatore finale domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, si riconosce la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati ad essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa) senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso.

Dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative a tali cessioni di beni deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha così digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle fatture.

Laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in queste ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.