/ Ok alla fattura con gli allegati invisibili

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

È corretta la fattura che non contiene la descrizione della prestazione, ma rinvia ad un documento separato recante le informazioni dettagliate sulla natura, qualità e quantità dei servizi resi. Tale documento deve essere conservato dal contribuente, in forma cartacea o elettronica, ma non c’è l’obbligo di allegarlo alla fattura da trasmettere al Sdi. Relativamente alle prestazioni accessorie a quelle di trasporto fatturate separatamente all’operazione principale, è indispensabile richiamare nella fattura, per il necessario collegamento, gli estremi delle fatture principali; eventuali omissioni di queste indicazioni, pertanto, dovranno essere regolarizzate mediante note di credito e riemissione delle fatture debitamente compilate. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 8, pubblicata dall’Agenzia delle entrate ieri, 21 gennaio 2020, in relazione ai quesiti di un’impresa di autotrasporti che procede alla fatturazione riepilogativa mensile delle prestazioni effettuate, sulla base di liste descrittive recanti le informazioni di dettaglio sui servizi resi nel mese di riferimento, predisposte dallo stesso committente e verificate dall’impresa. Al riguardo, l’agenzia ribadisce anzitutto che fatture del genere, emesse senza che si sia ancora verificata l’esigibilità dell’imposta, collegata al pagamento del corrispettivo della prestazione, non si qualificano fatture riepilogative «differite» ai sensi dell’art. 21, comma 4, del dpr n. 633/72. Si tratta, invece, di fatture che documentano più servizi che si considerano effettuati nel giorno dell’emissione delle fatture stesse; tali fatture (immediate) devono quindi essere trasmesse al Sdi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, coincidente con la data fattura, e non entro il giorno 15 del mese successivo.

Trattandosi comunque di fatture riepilogative di più prestazioni eseguite nel corso del mese nei confronti dello stesso cliente, per quanto riguarda l’obbligo di indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, osserva l’agenzia, valgono gli stessi oneri documentali e descrittivi richiesti dal comma 4, terzo periodo, lettera a). Richiamati quindi i chiarimenti forniti con riguardo alla fatturazione elettronica delle cessioni di beni risultanti da Ddt, l’agenzia conferma che le stesse considerazioni valgono con riguardo alla fatturazione delle prestazioni di servizi, per la quale ci si può basare, ai fini della individuazione della prestazione eseguita, della data di effettuazione e delle parti contraenti, sulla documentazione commerciale prodotta e conservata, quali ad esempio il documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico, la relazione professionale ecc. (circolare n. 18/2014). Pertanto, anche l’obbligo di descrivere analiticamente nella fattura il contenuto dell’operazione è assolto mediante il rinvio alla lista riepilogativa, che il contribuente può scegliere o meno di allegare al file trasmesso allo SdI, fermo l’obbligo di garantirne la conservazione in modalità cartacea o elettronica. Quanto alle modalità di fatturazione delle prestazioni accessorie ai servizi di autotrasporto, l’agenzia osserva che la circolare n. 198/1996 consente di fatturare dette prestazioni separatamente da quelle principali «salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento».

Pertanto, qualora il contribuente non avesse richiamato, in sede di fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie, gli estremi delle fatture emesse per i servizi principali, dovrà procedere alla regolarizzazione mediante emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del dpr 633/72 e successiva riemissione di fatture corrette.