/ Regime forfetario e controllo diretto di S.r.l.: come verificare la sussistenza della causa ostativa

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

Ai fini della decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l., assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. alle attività esercitate dal contribuente in regime forfetario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 392 del 2019. In linea generale, per la decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l., assume rilevanza l’anno di applicazione del regime.

Con la risposta a interpello n. 392 del 7 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate riprende il tema delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune novità in tema di regime forfetario, in particolare:

– ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;

– ha introdotto nuove cause di esclusione.

Nello specifico, tra le cause ostative si prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La circolare n. 9/E del 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

– del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata

– dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nel caso in cui manchi una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Se viene integrata la causa ostativa, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo.

Occorre verificare nel concreto la sussistenza della causa ostativa. Come chiarito però nella circolare, qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.