/ Regime forfetario: nessun riferimento al trattamento fiscale di plusvalenze e minusvalenze

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

La disciplina del regime forfetario non fa riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze, la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 391 del 2019. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario.

Con la risposta a interpello n. 391 del 7 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in tema di estromissione agevolata beni strumentali e regime forfetario.

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune novità:

– ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;

– ha introdotto nuove cause di esclusione.

Diversamente, non sono stati oggetto di modifica gli effetti dell’adozione del regime sulle plusvalenze o minusvalenze realizzate dai contribuenti forfetari.

Con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell’ingresso nel regime forfetario, la circolare n. 10/E del 2016 ha chiarito che la normativa non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze, la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni.

La norma consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario.

Ne consegue che, sul piano sostanziale l’estromissione dei beni non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di regime.