/ Reverse charge e fornitore estero: l’applicazione del sistema dell’inversione contabile

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

Il sistema dell’inversione contabile, reverse charge, è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall’UE o nell’UE. Nel primo caso di fornitore extra-UE, il committente/cessionario italiano emette un’autofattura, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell’UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione, integrando la fattura ricevuta con l’IVA “italiana”. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 11 del 24 gennaio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 11 del 24 gennaio 2020 che ha fornito chiarimenti in tema di reverse charge.

La territorialità IVA dei servizi di intermediazione, diversi da quelli di agenzia immobiliare, è soggetta a regole diverse a seconda che i servizi siano resi a soggetti passivi d’imposta (B2B) oppure a privati consumatori (B2C).

Nel caso di soggetti passivi d’imposta, la territorialità IVA della attività di intermediazione dipende dal luogo in cui è stabilito il committente con la conseguenza che se la prestazione è resa a soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, l’operazione si considera ivi effettuata.

Nel presupposto che l’intermediazione resa dalla Società ai clienti italiani sia territorialmente rilevante in Italia, il debitore dell’imposta e le corrette modalità di fatturazione sono disciplinati dall’articolo articolo 17 del Decreto IVA.

Quindi gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.

Per cui l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia anziché dal prestatore o dal cedente “estero”, è assolta dal cessionario o committente italiano mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, reverse charge.

Ciò anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore. Il sistema dell’inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall’UE o nell’UE. Nel primo caso di fornitore extra-UE, il committente/cessionario italiano emette un’autofattura, mentre quando il fornitore è stabilito in altro Stato dell’UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione, integrando la fattura ricevuta con l’IVA “italiana“. Nel caso in cui il cliente non sia stabilito in Italia e l’operazione sia ivi territorialmente rilevante, si fa presente che non è applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.

In questo caso, gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni normative in materia di imposta sul valore aggiunto, sono adempiuti dal fornitore stabilito all’estero, direttamente, se identificato in Italia, ovvero tramite un proprio rappresentante fiscale. Se dunque il cliente che contesta la modalità di fatturazione è un soggetto passivo IVA stabilito all’estero, sarà la società ad assolvere gli obblighi IVA, ivi compresi quelli di fatturazione e versamento, tramite il proprio numero di identificazione diretta o, in alternativa, mediante un rappresentante fiscale. In ogni caso vi sono delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi che rientrano “oggettivamente” nel meccanismo dell’inversione contabile, per le quali quindi gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente. In questi casi l’imposta è adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.