/ Servizi di cooperative sociali di tipo B: i termini per l’emissione della fattura elettronica

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 in Fisco

In linea generale, la documentazione dell’operazione mediante fattura, se non è contestuale, può avvenire nei dodici giorni successivi indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa facoltà riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio (SdI) per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B. Lo h chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 del 2020.

Con la risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B.

L’articolo 21 del decreto IVA, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che: -la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; -la possibilità di emettere la fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando che in deroga a quanto previsto per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente determinate caratteristiche, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.

Quanto alle operazioni “interne”, che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta sempre nel decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell’operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che se anteriormente sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che la documentazione della stessa, se non è contestuale, può avvenire nei dodici giorni successivi indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione oppure, in caso di fattura riepilogativa differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Questa possibilità riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio (SdI).