/ Società in house: sisma bonus inapplicabile per interventi su fabbricati locati a terzi

Pubblicato il 10 Ottobre 2019 in Fisco

La società in house providing non può fruire delle detrazioni del sisma bonus in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico su fabbricati locati a terzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 2019. L’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione posti in essere dalla società in house providing riguarda gli immobili di proprietà oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Con la risposta a interpello n. 393 del 7 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico.

Il D.L. n. 63/2013 dispone che le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, se realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’applicazione delle disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:

soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, alle società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;

oggettivo, riguardando interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica, su immobili di proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le detrazioni fiscali sono fruibili dalla società per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ai fini della fruizione del sisma bonus in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sui fabbricati locati a terzi, occorre evidenziare che per le società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, il decreto citato ha individuato espressamente l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione da essi posti in essere. In particolare, ha stabilito che l’agevolazione riguarda gli immobili di proprietà della società ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tale motivo, la società in house providing in relazione agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sugli altri fabbricati locati a terzi non può fruire delle detrazioni del sisma bonus.