/ Legge di Bilancio 2018, bonus formazione 4.0: cosa finanzia?

Pubblicato il 15 Gennaio 2018 in News

Nella legge di Bilancio 2018 debutta il credito d’imposta formazione 4.0. L’agevolazione spetta a tutte le imprese che nel 2018 realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0. L’incentivo, pari al 40%, ha durata temporanea e compete in relazione al costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Quali sono gli ambiti formativi ammissibili? Quali obblighi di certificazione dei costi sostenuti sono previsti?

Tra i molteplici crediti d’imposta istituiti dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), anche il bonus per la formazione su tecnologie 4.0.
Con l’introduzione dell’agevolazione, a cui sono destinati 250 milioni di euro per l’anno 2019, si intende sostenere le imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti per cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
Il nuovo incentivo ha durata temporanea e si applica esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Per il soggetti “solari” quindi l’agevolazione compete per le spese sostenute nel 2018.

Tasselli mancanti

Le disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, dovranno essere stabilite con un apposito decreto ministeriale, che dovrà essere adottato entro fine marzo/primi aprile 2018 (più precisamente, 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, avvenuta il 1° gennaio 2018).
In attesa di tale provvedimento, sulla base della disposizione normativa contenuta nella Manovra 2018, si può tuttavia tracciare le caratteristiche dell’agevolazione in ordine ai soggetti beneficiari, attività formative agevolabili e calcolo del bonus spettante.

Soggetti beneficiari

Con riferimento ai soggetti destinatari del credito d’imposta, per espressa previsione normativa, potranno accedere all’incentivo tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta è quindi una misura di carattere generale, con una platea di soggetti beneficiari molto ampia, che, stando alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in relazione a precedenti agevolazioni, dovrebbe comprendere anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti nonché gli enti non commerciali, esclusivamente per l’attività commerciale eventualmente svolta.
Inoltre, poiché la norma non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività di impresa, sempre sulla base di quanto chiarito in passato dall’Amministrazione finanziaria, l’agevolazione dovrebbe competere anche alle neo imprese, ossia le imprese che intraprendono l’attività nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Infine, vista l’espressa limitazione al reddito d’impresa, si ritiene che non potranno beneficare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

Formazione agevolata

Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese per corsi di formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Si tratta, come indicato nella legge di Bilancio, di:
  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Ambiti di applicazione

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:
  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione.
Per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori (ben 106 voci) nei quali svolgere la formazione.
Per l’ambito “vendita e marketing” le attività di formazione possono essere relative a: acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori; stoccaggio; tecniche di dimostrazione; marketing; ricerca di mercato.
Per il secondo ambito (Informatica e tecniche) le voci ammesse sono: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete; linguaggi di programmazione; progettazione di sistemi informatici; programmazione informatica; sistemi operativi; software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017; software oggetto dell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.
Infine, nel terzo ambito (Tecnologie di produzione) si conta 88 voci, tra cui: robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni; tecnologie di elaborazione dati; biotecnologie; agricoltura di precisione; confezione di calzature; produzione di capi di abbigliamento; tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

Formazione esclusa

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta compete nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Stando alla disposizione normativa, pertanto, la base di calcolo del credito di imposta è il costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e non il costo del corso di formazione.
Esempio
Si supponga che nel mese di marzo 2018 un’impresa realizzi un’attività formativa agevolabile, alla quale partecipi 2 dipendenti.
Per determinare il credito di imposta spettante deve essere innanzitutto determinato il costo aziendale dei 2 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili.
Ipotizzando che tale costo sia pari a 10.000 euro, il credito di imposta spettante sarà pari a 4.000 euro.

Certificazione dei costi

Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Per i soggetti “solari”, quindi, per i costi sostenuti nel 2018, il credito di imposta potrà essere compensato a partire dal 2019.
Il beneficio inoltre:
  • dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR);
  • non è soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700.000 euro (di cui all’articolo 34, l. n.388/2000);
  • si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.