/ Patent box, marchi: definite le regole per accedere alle agevolazioni

Pubblicato il 15 Dicembre 2017 in News

Il Ministero dello Sviluppo Economico rivede le regole del Patent box e si adegua alle linee guida OCSE. Non sarà possibile richiedere l’accesso al regime agevolato per i marchi a partire dal 1° gennaio 2017. Le istanze presentate fino al 31 dicembre del 2016 restano, invece, efficaci per cinque anni e comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. Quali sono gli specifici adempimenti per le imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 2016?

Le imprese che hanno presentato domanda per l’acceso al regime agevolativo del Patent box chiedendo di detassare il reddito derivante dall’utilizzo dei marchi nel 2016 sono ammesse all’agevolazione, ma dal 1° gennaio 2017 questa opportunità decade completamente. Cambiano, inoltre, le indicazioni relativamente al “know how” per le aziende che presentano nuove domande nel 2017.
Sono queste le novità principali che emergono dalla lettura del decreto 28 novembre 2017 che revisiona il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.
Il provvedimento, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sostituisce il precedente decreto del 30 luglio 2015.
L’emanazione del decreto avviene per l’attuazione degli impegni assunti in sede OCSE e salvaguarda le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza al 2017, che restano efficaci per cinque anni, con una valenza che non può, però, andare comunque oltre il 30 giugno 2021.
Rapporto BEPS
Il decreto 28 novembre 2017 adegua la normativa del Patent box in Italia alle linee guida OCSE integrando le modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017. In questo modo viene eliminata la possibilità di chiedere il Patent box sui marchi a partire dal 1° gennaio del 2017, mentre vengono, invece, salvate tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre del 2016.
Sono quindi rimaste in gioco anche le imprese che hanno presentato la domanda sui marchi nel periodo dal 1° luglio del 2016, fino alla fine dello stesso anno.
Da evidenziare che l’OCSE ha pubblicato il rapporto 2017 sullo stato dei regimi preferenziali nel quale richiama l’Italia sul Patent box applicato ai marchi, dichiarando di fatto incompatibili le istanze relative al secondo semestre del 2016.
Il rapporto non ha ritenuto sufficiente l’intervento normativo che ha cancellato i marchi dal Patent box a decorrere dal 1° gennaio 2017, ribadendo che le proprie linee guida prevedevano un termine al 30 giugno 2016. Il decreto 28 novembre 2017 continua però ad ignorare le indicazioni dell’OCSE per ciò che riguarda l’accesso dei marchi nel secondo semestre 2016.

Attività di ricerca e sviluppo

Il decreto specifica che il Patent box è accessibile da parte di tutte le imprese, a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.
Il provvedimento evidenzia però che sono escluse:
  • le imprese assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
  • le imprese assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall’ inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
  • le imprese assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali.
L’accesso all’agevolazione è riservato a chi ha il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali a prescindere dalla proprietà.

Beni immateriali agevolabili

Il Patent box potrà essere applicato ai redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, a quelli derivanti da brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ai redditi derivanti da disegni e modelli, giuridicamente tutelabili, da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know-how).
L’agevolazione può comprendere anche due o più beni immateriali, tra quelli indicati in precedenza, collegati tra loro, da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Adempimenti specifici per i marchi

Il decreto 28 novembre 2017 fornisce approfondimento sull’applicazione dell’agevolazione anche al reddito derivante da marchi. Le specifiche valgono limitatamente alle istanze presentate nel periodo di validità come ritenuto dalla nuova norma, fino al 31 dicembre 2016.
L’opzione ha comunque durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile. Tutte le imprese che hanno esercitato l’opzione per i marchi, indipendentemente dall’anno di primo esercizio dell’opzione, sono con l’emanazione del decreto, richiamate ad un ulteriore adempimento.
A partire dal periodo d’imposta 2017 e per tutti i periodi successivi in cui il Patent box sarà efficace, dovranno fornire nella dichiarazione dei redditi, oltre agli elementi standard previsti per tutti, anche l’indicazione dei paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti le società che esercitano il controllo diretto sul soggetto stesso.
Dovranno indicare le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione.
Il decreto 28 novembre 2017 precisa che due soggetti si considerano correlati quando:
  • uno dei due soggetti detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al venticinque per cento dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali nell’altro soggetto;
  • un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale almeno pari al venticinque per cento dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri due soggetti.
Relativamente ai marchi, per determinare l’ammontare dell’attività svolta oltre ai costi classici di R&S, devono essere calcolati anche i costi per le attività di sviluppo dei marchi, le attività di presentazione, comunicazione e promozione le ricerche di mercato. Possono essere valorizzati tutti gli elementi che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi del design.